ISSN 2724-1106

Art. 475. Spedizione in forma esecutiva.

Art. 475. Spedizione in forma esecutiva.

  • 22 Maggio 2022

Le sentenze e gli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l’esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti.

La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l’obbligazione, o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla quale è spedita.

La spedizione in forma esecutiva consiste nell’intestazione «Repubblica Italiana – In nome della legge» e nell’apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull’originale o sulla copia, della seguente formula:

«Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti».

 

Sommario: 1. Spedizione in forma esecutiva. – 2. Ambito di applicazione. – 3. Destinatari della spedizione. – 4. Formalità per il rilascio e verifiche. – 5. Efficacia del titolo a favore dei terzi. – 6. Vizi della spedizione in forma esecutiva. – 7. Spedizione in forma esecutiva in via telematica. – 8. Abrogazione della spedizione in forma esecutiva.

 

1. Spedizione in forma esecutiva. – La spedizione in forma esecutiva consiste nell’intestazione «Repubblica italiana – In nome della legge» e nell’apposizione della formula prevista dall’ultimo comma della disposizione in commento su una copia del titolo esecutivo il cui possesso è trasferito al creditore (Mandrioli-Carratta, 44). Tale formalità, secondo la dottrina maggioritaria, è strettamente congiunta all’attestazione, fatta sull’originale dell’atto da parte del pubblico ufficiale, di rilasciare a richiesta di parte una copia esecutiva del titolo. L’originale dell’atto rimarrà conservato in cancelleria ovvero presso i pubblici uffici.

Per gli atti ricevuti da notaio, non è espressamente prevista l’annotazione obbligatoria del rilascio sull’originale dell’atto. Si può dubitare dunque se tale annotazione sia nondimeno consentita (Canella, 147).

Secondo la giurisprudenza, al contrario, la spedizione in forma esecutiva consiste esclusivamente nell’attestazione dell’avvenuto rilascio; tale attività si differenzierebbe dalla materiale apposizione della formula sulla copia del titolo (25568/08; in dottrina, Bonafine, 2).

Funzione pratica della spedizione in forma esecutiva è quella di munire il creditore di una copia del titolo che varrà come originale ai fini dell’esecuzione forzata, differenziandola dalle eventuali altre copie in circolazione (Luiso, 40; Saletti, 199; Petrelli, 558: cfr. art. 476 c.p.c.).

Tale previsione, unitamente a quella secondo cui solo il presidente del tribunale o il giudice dell’esecuzione possono autorizzare il creditore a ritirare il titolo esecutivo, sostituendolo con copia autentica (art. 488, comma 2, c.p.c.), valgono a mantenere sotto il controllo dell’autorità giudiziaria l’esercizio della facoltà di cumulo dei mezzi di espropriazione (art. 483 c.p.c.) (3967/19, → REF 19, 899 – Di Marzio; RaEF 19, 385 – Rusciano, Auletta, Farina, Capponi; J 19 – Capponi, Farina). Bisogna tuttavia tener conto che il codice riconosce espressamente tale diritto al creditore e che la tutela del debitore è affidata prevalentemente all’opposizione ex art. 483 c.p.c. (Izzo, 29 s.).

La spedizione in forma esecutiva non incide sul diritto di procedere ad esecuzione forzata: essa non costituisce, in altre parole, elemento costitutivo dell’efficacia esecutiva del titolo (la quale discende dalla sussistenza dei requisiti ex articolo 474 c.p.c., rispetto ai quali la formula di cui all’art. 475 c.p.c. è mero requisito formale ed ulteriore) (Luiso, 41; Capponi 2, 176; De Stefano).

Correlativamente, l’erronea apposizione della formula è inidonea ad attribuire efficacia esecutiva ad un titolo che ne sia privo (16281/16 → REF 17, 344 – Micali).

Secondo la dottrina maggioritaria, consolidatasi da quasi un secolo, la fonte dell’azione esecutiva è infatti nell’atto che vale come titolo esecutivo, non nella sua spedizione ex art. 475 c.p.c.

La tesi contraria, pur di recente sostenuta (3967/19 ↑, secondo la quale «l’adempimento in questione vale a sugellare la rilevanza dell’atto come idoneo a sostenere l’azione esecutiva») è contraddetta dal regime del requisito in discorso.

La denuncia dell’errata apposizione della formula esecutiva configura infatti opposizione agli atti esecutivi allorquando si faccia riferimento solo alla correttezza della spedizione del titolo in forma esecutiva (di cui non si ponga in dubbio l’esistenza), richiesta dall’art. 475 c.p.c., poiché in tal caso l’indebita apposizione della formula può concretarsi in una irregolarità del procedimento esecutivo o risolversi in una contestazione della regolarità del precetto ai sensi del primo comma dell’art. 617 c.p.c. (29804/19; 3967/19 ↑; 25638/13; 24279/10; 13069/07 → REF 08, 237 – Rizardo; RDP 08, 1114 – Finocchiaro; 3400/01; cfr. anche par. 6).

L’avvenuta apposizione della formula semplifica le operazioni cognitive demandate all’ufficiale giudiziario cui venga domandato di dar corso all’azione esecutiva (Canella, 118). L’ufficiale giudiziario non è tuttavia vincolato dalla valutazione eseguita dal cancelliere (o notaio) in sede di spedizione in forma esecutiva (Sperti 1, 177).

Per i titoli esecutivi giudiziali la spedizione è fatta dal cancelliere; per gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, dal pubblico ufficiale che li ha formati.

Nel caso di atti ricevuti da notaio che abbia cessato l’attività, o si sia trasferito in altro distretto notarile, le copie saranno rilasciate dall’archivio notarile del distretto ove il notaio esercitava le sue funzioni al momento della stipula.

La formula esecutiva, che, come detto, viene di regola apposta sulla copia del titolo, è apposta sull’originale dell’atto nel caso di intimazione di licenza o di sfratto convalidata ex art. 663, comma 1, c.p.c. (non anche nel caso di ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c.) (sulle peculiarità della fattispecie, Canella, 148 ss.).

Quanto al rilascio della copia esecutiva da parte del notaio, si segnalano le modifiche apportate dal d.lg. 2 luglio 2010, n. 110 alla legge notarile, con riguardo alle copie di documenti digitali (su cui v. Canella, 146).

2. Ambito di applicazione. Ai sensi dell’art. 475, comma 1, c.p.c., la spedizione in forma esecutiva è richiesta per le sentenze e gli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria, nonché per gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, salvo che la legge disponga altrimenti.

La spedizione in forma esecutiva è, dunque, richiesta per tutti i titoli giudiziali, compresi «gli altri atti» di cui all’art. 474, comma 2, n. 1), c.p.c., salva l’espressa previsione contraria di legge. Anche il verbale di conciliazione giudiziale dovrà essere munito della formula esecutiva (Soldi, 207 # Canella, 122). L’accordo di mediazione omologato dal giudice deve essere spedito in forma esecutiva in base ai principi generali (Soldi, 218).

Quanto alle sentenze straniere soggette all’applicazione della l. 31 maggio 1995, n. 218, il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza straniera e dal provvedimento di accertamento dei requisiti per il riconoscimento (adottato ex art. 67 l. n. 218/1995), sul quale va apposta la formula esecutiva (Canella, 153).

Gli «atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale» si identificano con i titoli esecutivi stragiudiziali di cui all’art. 474, comma 2, n. 3), c.p.c.

La spedizione non è invece richiesta per i titoli esecutivi stragiudiziali di cui all’art. 474, comma 2, n. 2), c.p.c.: scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute; cambiali; altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva.

In tal caso, la spedizione in forma esecutiva è sostituita dall’obbligo di trascrizione integrale del titolo nell’atto di precetto, prevista dagli artt. 474, comma 3, secondo periodo, e 480, comma 2, c.p.c. (Soldi, 207), o dagli analoghi obblighi di trascrizione previsti dall’art. 12, comma 1, d.lg. 4 marzo 2010, n. 28, (in materia di mediazione), dall’art. 5, comma 2-bis, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla l. 10 novembre 2014, n. 162 (in materia di negoziazione assistita) e dagli artt. 63, comma 3, r.d. 5 dicembre 1933, n. 1669 e 55, ult. comma, r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 (in materia di cambiale e assegno).

Le scritture private, difatti, non sono materialmente passibili di spedizione in forma esecutiva, presupponendo questa la custodia dell’atto presso un pubblico ufficiale (Oriani, 105).

Con riferimento alle scritture private autenticate, tuttavia, l’art. 72, ult. comma, l. 16 febbraio 2013, n. 89 prevede che, nel caso di richiesta delle parti o di scritture soggette a pubblicità immobiliare o commerciale, l’originale della scrittura privata autenticata debba esser custodito presso il notaio autenticante. Secondo alcuni Autori, dunque, le scritture private autenticate conservate a raccolta presso il notaio autenticante rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 475, comma 1, c.p.c., onde evitare che possano sussistere più copie del titolo esecutivo idonee a promuovere l’esecuzione forzata (Saletti, 199; dubitativamente, Cavuoto, 89). Secondo altri Autori, invece, la spedizione in forma esecutiva è espressamente prescritta solo per gli atti pubblici («gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale»), e l’impressione pare confermata dagli artt. 474 e 480, comma 2, c.p.c. che, per le scritture private autenticate, prescrivono come formalità sostitutiva della spedizione la trascrizione integrale del titolo nell’atto di precetto (Astuni, 16 ss.; Soldi, 216; Canella, 147). Tale «disarmonia sistematica» potrebbe, anzi, essere sintomatica di «nuovi equilibri di sistema che, semplificando le formalità e i controlli preventivi d’ufficio» affidano «la tutela del debitore a strumenti giudiziali», piuttosto che a formalità preliminari all’esecuzione (Astuni, 16 ss.).

La spedizione in forma esecutiva non è richiesta per i titoli di formazione paragiudiziale (Soldi, 135 s.), quei titoli, cioè, che sono formati sulla base di un procedimento amministrativo (Cirulli; 23397/16; 14195/10; 7667/10). In tale categoria rientra, ad esempio, il ruolo d’imposta, ex art. 49 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Leuzzi 1).

Sotto la vigenza del Reg. (CE) n. 805/2004 e del Reg. (UE) n. 1215/2012, la spedizione non è richiesta per i cd. titoli esecutivi europei, ovvero quei provvedimenti ed atti formati in uno Stato Membro dell’Unione Europea ai quali la normativa europea riconosce a certe condizioni l’idoneità a fondare l’esecuzione forzata negli altri Stati Membri (Canella, 153 ss.). Diversamente la formula deve essere apposta sui titoli esecutivi comunitari, ovvero gli «atti di natura giurisdizionale o amministrativa dell’ordinamento della Unione Europea che, essendo suscettibili di esecuzione forzata, hanno natura di titolo esecutivo» (Soldi, 136 ss.).

Per quanto riguarda l’attuazione dei provvedimenti cautelari la necessità della spedizione è sostenuta da parte della giurisprudenza di legittimità (407/06; # 481/03) e della dottrina (Soldi, 171 ss. # Canellla, 122 s.).

La giurisprudenza di merito è prevalentemente orientata nel senso negativo.

Sotto questo profilo, è stato ritenuto che l’ordinanza presidenziale emessa nel giudizio di separazione (ex art. 708) non richiede la spedizione in forma esecutiva ai sensi dell’art. 475, trattandosi di provvedimento di natura cautelare – poiché contiene «provvedimenti temporanei e urgenti» ed è reclamabile innanzi a un organo giurisdizionale differente – per la cui attuazione l’art. 669-duodecies rimanda agli artt. 491 ss. c.p.c. (T. RE 27.4.12 @).

Deve rilevarsi che l’art. 669-duodecies c.p.c. richiama effettivamente solo gli artt. 491 ss. c.p.c., e non anche la disciplina relativa agli «atti preliminari all’esecuzione forzata», in cui è compresa la spedizione in forma esecutiva (Canella, 122).

La stessa conclusione dovrebbe dunque valere anche per i provvedimenti possessori, impregiudicata la questione relativa alla loro integrale sottoposizione al procedimento cautelare uniforme (Canella, 123).

3. Destinatari della spedizione. A norma dell’art. 475, comma 2, la spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l’obbligazione, o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla quale è spedita.

Secondo l’interpretazione ormai consolidata, i successori cui fa riferimento la norma sono tutti gli aventi causa del creditore risultante dal titolo esecutivo, per atto inter vivos o mortis causa, tanto a titolo universale, quanto a titolo particolare (28303/20 → RaEF 21, 421 – Capponi; 1882/11; 14096/05; Soldi, 55 ss).

È altrettanto pacifico che la richiesta non sia riservata alla parte personalmente, potendo essere compiuta anche a mezzo del procuratore costituito nel giudizio di cognizione o tramite un rappresentante di diritto sostanziale. Di recente, la giurisprudenza ha confermato anche la legittimazione del domiciliatario del procuratore dell’avente diritto, purché risulti chiaro (in primo luogo al cancelliere, che deve effettuare tale verifica prima di apporre la formula) che essa venga richiesta e rilasciata in favore dell’avente diritto risultante dal titolo, in quanto la proposizione della richiesta di spedizione non consiste in una attività di patrocinio o di impulso processuale riservata al difensore ma in una attività da compiere sul territorio il cui compimento può essere legittimamente dal procuratore demandata al domiciliatario prescelto ed operante nella circoscrizione del tribunale (8954/16 →  DG 16, 52 – Paganini).

È dubbio, invece, se possano chiedere il rilascio i soggetti destinatari degli effetti del giudicato, diversi dai successori nel diritto risultante dal titolo (ad es., il creditore solidale che non fu parte nel processo conclusosi con la sentenza munita di forza esecutiva, ma dei cui effetti può giovarsi ex art. 1306 c.c.). In particolare, appare aprioristico affermare la coincidenza tra limiti soggettivi di efficacia dell’atto che funge da titolo esecutivo e i limiti soggettivi di efficacia ultra partes del titolo esecutivo (così, ormai, anche Luiso, 44).

Per quanto attiene alla verifica della legittimazione del successore ad ottenere la spedizione in proprio favore, secondo parte della dottrina il successore ha semplicemente l’onere di affermarsi tale: non dovrà viceversa dimostrare la propria qualità al cancelliere (o al notaio), non essendo ciò richiesto dalla lettera della legge ed attesa l’inidoneità dell’organo che procede alla spedizione al compimento di una tale valutazione (Luiso, 46; in giurisprudenza, 14096/05). Rimane fermo il diritto dell’obbligato di contestare la successione mediante opposizione a precetto o all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. (Luiso, 46).

È stata sostenuta, però, anche la tesi contraria, in quanto l’art. 475, comma 2, c.p.c. subordina espressamente la spedizione ad una specifica qualità soggettiva del richiedente, che dovrà essere provata da quest’ultimo, tenuto anche conto delle particolari cautele da osservarsi nel caso di superamento del tenore letterale del titolo (Soldi, 208; in giurisprudenza, 1882/11). L’accertamento avrà comunque natura documentale e meramente formale (Mandrioli-Carratta, 44) e non pregiudicherà, anche secondo questa impostazione, l’eventuale successiva contestazione mediante opposizione all’esecuzione.

In tema, cfr. Canella, 138 ss.

Se è stata rilasciata copia munita di formula esecutiva in favore del dante causa, il successore non potrà, comunque, ottenere la spedizione di una seconda copia a proprio nome, dovendosi avvalere della copia esecutiva spedita in favore del proprio autore; resta salva l’applicazione dell’art. 476 c.p.c.

4. Formalità per il rilascio e verifiche. Ai sensi dell’art. 153 disp. att. c.p.c. il cancelliere rilascia la copia in forma esecutiva a norma dell’articolo 475 del codice quando la sentenza o il provvedimento del giudice sono formalmente perfetti. Per i titoli stragiudiziali di cui all’ art. 474, 2° comma, n. 3, il controllo è effettuato dal pubblico ufficiale che ha formato l’atto.

Secondo l’opinione maggioritaria, ai fini del rilascio della formula esecutiva, il pubblico ufficiale deve effettuare una verifica meramente formale ed estrinseca relativa all’esistenza di un atto inquadrabile nelle fattispecie previste dall’art. 474, comma 2, c.p.c. (cd. esecutività in astratto), senza accertare l’attuale efficacia esecutiva del titolo, né l’inesistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell’azione esecutiva (Madrioli-Carratta, 44; Sassani, 803; Fabiani-Piccolo 2, i quali ritengono però necessario intendersi sul significato di «esecutività in astratto» del titolo; Petrelli; in giurisprudenza, 13069/07 ↑). Il controllo si estende alla verifica del rispetto dell’art. 476 c.p.c (Mandrioli-Carratta, 45), nonché, secondo alcuni, altresì all’esame degli altri atti formali portati a conoscenza dell’ufficio ed alla verifica della legittimazione del richiedente (Bonafine, 4; sulla legittimazione del richiedente, cfr. ampiamente par. 3).

Considerato che la competenza in materia spetta al cancelliere (ovvero al notaio o altro pubblico ufficiale), resta però escluso un accertamento esteso al merito, che richiederebbe il necessario coinvolgimento del giudice e il rispetto del principio del contraddittorio (Bonafine, 4).

È invece rimasta minoritaria la tesi secondo la quale il pubblico ufficiale debba verificare anche l’esecutività in concreto del titolo, attinente ai requisiti di certezza liquidità ed esigibilità previsti dall’art. 474, comma 1, c.p.c. (3967/19 ↑, che riprende alla lettera un’autorevole dottrina, tuttavia rimasta, come detto, del tutto minoritaria). Secondo questa diversa impostazione, mediante la spedizione in formula esecutiva si verifica: (a) l’esistenza di una norma che conferisca all’atto la qualità di titolo esecutivo, giusta la riserva di legge contenuta nell’art. 474 c.p.c.; (b) l’esigibilità del diritto, che – secondo la chiara lettera dell’art. 474 c.p.c., comma 1, – costituisce un presupposto dell’azione esecutiva distinto dalla valenza astratta dell’atto come titolo esecutivo; (c) trattandosi di credito di somme di denaro o di cose determinate secondo il genere, la sussistenza del requisito della liquidità, anch’esso richiesto dell’art. 474 c.p.c., comma 1; (d) trattandosi di scritture private autenticate, che esse contengano una obbligazione di somme di denaro (art. 474 c.p.c., comma 2, n. 2) (3967/19 ↑).

Nel caso di indebito rifiuto della spedizione in forma esecutiva, resta salvo, secondo taluni, il ricorso al procedimento di cui all’art. 476 c.p.c.; un’altra impostazione esclude l’applicabilità analogica del procedimento per il rilascio di copie ulteriori. In tal caso, residuerebbe il diritto di agire in via ordinaria con azione di accertamento (che dovrebbe comunque ritenersi esperibile in via sussidiaria, in caso di infruttuoso ricorso all’art. 476, comma 2, c.p.c.).

In tema di prova documentale, l’apposizione della formula contiene necessariamente, anche implicitamente, la attestazione di conformità all’originale che ne costituisce il presupposto (12241/03).

In tema di decreto di ingiunzione al pagamento di equa riparazione ai sensi e per gli effetti della legge n. 89/2001 emesso nei confronti della Pubblica Amministrazione (nella specie Ministero della Giustizia), al giudice è consentito ex lege di autorizzare la provvisoria esecuzione solo in mancanza del pagamento della somma liquidata a titolo di equa riparazione, cosicché la prova che l’interessato debba dare della preventiva escussione dell’Amministrazione Pubblica e del mancato pagamento da parte di quest’ultima opera come condizione della successiva concreta esecuzione del provvedimento, e non anche della intrinseca esecutività o efficacia esecutiva di esso. Conseguentemente, la mancata esibizione di una prova del genere da parte del creditore non può essere a questi opposta dalla Cancelleria quale causa ostativa alla apposizione, sul decreto, della formula esecutiva di cui all’art. 475 c.p.c. ma potrebbe solo essere fatta valere dalla Pubblica Amministrazione debitrice per paralizzare una eventuale azione esecutiva che fosse eventualmente stata promossa dal medesimo creditore in assenza della preventiva richiesta e, del conseguente rifiuto, di pagamento. In una tale ipotesi di rifiuto opposto al richiedente dalla Cancelleria e, dal quale ne derivi la mancata notificazione da parte del ricorrente nei termini di legge, va accolta la richiesta di rimessione in termini formulata dal medesimo per la notifica del decreto di ingiunzione (A. AQ 16.10.13 @).

Quanto ai profili fiscali, la Corte Costituzionale ha ritenuto fondata l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 66, comma 1, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 nella parte in cui non prevede che il divieto di rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione se non dopo che gli stessi siano stati registrati, non si applichi al rilascio dell’originale o della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, che debba essere utilizzato per procedere all’esecuzione forzata (Corte Cost. 522/02→ RDP, 03 – Danovi).

La spedizione in forma esecutiva non deve, dunque, essere necessariamente preceduta dal pagamento dell’imposta di registro (Mandrioli-Carratta, 45; Canella, 133).

5. Efficacia del titolo a favore dei terzi. Come abbiamo visto (par. 3) la spedizione del titolo in forma esecutiva può essere richiesta anche dai successori dell’avente diritto.

Tale facoltà implica logicamente che il titolo esecutivo sia efficace anche a favore dei successori: la norma non avrebbe senso, infatti, se il successore non potesse altresì agire esecutivamente in base al titolo esecutivo rilasciato in proprio favore (Luiso, 44).

È indubbio, dunque, che il titolo esecutivo può essere utilizzato anche dal successore nel diritto portato dal titolo, nonostante la successione nel diritto sostanziale si sia verificata successivamente alla formazione del titolo esecutivo (ex art. 475, comma 2, c.p.c.: Soldi, 58 ss.; Canella, 134).

Secondo parte della dottrina, il principio della necessaria rappresentatività del titolo (secondo cui l’azione esecutiva spetta solo a chi è indicato come creditore nel titolo) comporta che, in mancanza dell’art. 475, comma 2, c.p.c., dovrebbe escludersi la legittimazione attiva del successore per la fase prodromica all’instaurazione del processo esecutivo (Soldi, 55 ss.). Per la fase successiva all’«inizio dell’esecuzione forzata» (art. 491 c.p.c.), la legittimazione attiva del successore discenderebbe, viceversa, dagli artt. 110 e 111 c.p.c.

Secondo una diversa impostazione, invece, l’estensione soggettiva dell’efficacia del titolo si fonda sul rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra il diritto del successore e il diritto del dante causa, in virtù del quale il rapporto dipendente fruisce dell’efficacia (anche esecutiva) del rapporto pregiudiziale (Luiso, 45). La legittimazione attiva del successore sarebbe dunque facilmente ricavabile anche in assenza dell’art. 475, comma 2, c.p.c. e anche per la fase degli atti preliminari all’esecuzione forzata.

Secondo la giurisprudenza, la legittimazione dell’avente causa prescinde, in ogni caso, dall’avvenuta spedizione esecutiva in suo favore.

Difatti, in caso di successione nel titolo esecutivo «ex latere creditoris» – da intendersi come fenomeno di traslazione del diritto «inter vivos» o «mortis causa» – verificatasi prima dell’instaurazione del processo esecutivo, il titolo può essere azionato coattivamente dal successore senza che sia indispensabile la spedizione in forma esecutiva in suo favore, in quanto la copia esecutiva può essere rilasciata, indifferentemente, a favore della parte al cui beneficio è stato pronunciato il provvedimento oppure dei suoi successori, purché sia fatta indicazione in calce della persona alla quale è stata spedita (art. 475, comma 2, c.p.c.) e non siano spedite in forma esecutiva più copie del medesimo titolo in favore di ogni titolare attivo del credito (art. 476, comma 1, c.p.c.). (Nella specie, la S.C. ha confermato il rigetto delle doglianze dell’opponente, il quale aveva contestato il diritto di procedere ad esecuzione forzata del proprietario – succeduto “ex lege” all’usufruttuario-locatore al momento della cessazione dell’usufrutto ex art. 999 c.c. – sulla scorta di un titolo esecutivo emesso a favore del dante causa e spedito in forma esecutiva a favore di quest’ultimo). (28303/20 ↑).

È inoltre evidente che la legittimazione esecutiva dell’avente causa prescinde dalla spedizione in forma esecutiva in suo favore ogniqualvolta il titolo esecutivo non rientri nell’ambito applicativo dell’art. 475 c.p.c., come nell’ipotesi di scritture private autenticate o titoli di credito muniti di efficacia esecutiva (Soldi, 59 s.). Nel caso di titoli di credito, dovrebbero ritenersi operanti le relative norme in materia di circolazione del titolo.

Si può dunque ritenere che l’estensione dell’efficacia soggettiva del titolo esecutivo a favore dei successori prescinde dalla disciplina della spedizione in forma esecutiva (# Canella, 136, secondo la quale «la disciplina processuale della successione nel titolo esecutivo ex art. 475 cod. proc. civ. pur innestandosi nella fattispecie sostanziale […], non ne costituisce un corollario indispensabile. Il legislatore avrebbe infatti potuto prevedere che in caso di successione l’avente causa si dovesse procurare un autonomo titolo esecutivo nei confronti del debitore; tuttavia, ha mantenuto l’efficacia esecutiva del titolo anche nei confronti del successore per esigenze di economia processuale, con la possibilità per il debitore di proporre opposizione se intenda contestare l’inesistenza della successione»).

Il problema assume nuova rilevanza alla luce dell’art. 1, comma 12, lett. a), della legge 26 novembre 2021, n. 206 (recante «Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata»), che ha espressamente demandato al legislatore delegato l’abrogazione delle disposizioni del codice di  rito e delle altre disposizioni legislative che si riferiscono alla formula esecutiva e alla spedizione in forma esecutiva (cfr. par. 8).

6. Vizi della spedizione in forma esecutiva. La spedizione esecutiva può essere omessa o risultare affetta da irregolarità (relative, ad esempio, al testo della formula); il titolo può essere spedito a un soggetto non legittimato ex art. 475, comma 2, c.p.c.; può essere stata rilasciata più di una copia in forma esecutiva, in violazione del disposto di cui all’art. 476 c.p.c.

È rimasta assolutamente minoritaria la tesi secondo la quale la mancanza della formula, o la sua difettosa trascrizione, potrebbe solo dar luogo a correzione, con una estensiva applicazione dell’art. 287 c.p.c., senza che gli atti esecutivi compiuti ne restino in alcun modo pregiudicati.

Secondo l’orientamento che può dirsi consolidato, viceversa, quando si faccia riferimento solo alla correttezza della spedizione del titolo in forma esecutiva (di cui non si ponga in dubbio l’esistenza), richiesta dall’art. 475 c.p.c., l’opposizione spiegata dal debitore è da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi, poiché in tal caso l’indebita apposizione della formula può concretarsi in una irregolarità del procedimento esecutivo o risolversi in una contestazione della regolarità del precetto ai sensi del primo comma dell’art. 617 c.p.c. Diversamente, nel caso in cui la denuncia dell’erronea apposizione della formula esecutiva sia motivata dalla contestazione dell’inesistenza del titolo esecutivo (ovvero dalla mancata soddisfazione delle condizioni perché l’atto acquisti l’efficacia di titolo esecutivo), l’opposizione deve qualificarsi come opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. (25638/13; 24279/10; 13069/07 ↑; orientamento ribadito da 3967/19 ↑).

Secondo i principi generali regolanti la materia delle opposizioni in seno al processo esecutivo, mentre l’opposizione all’esecuzione investe l'”an” dell’azione esecutiva (e ciò sia quando risulti contestata l’esistenza o la validità del titolo, sia quando venga posta in discussione la legittimità del pignoramento di alcuni beni), la opposizione agli atti esecutivi attiene al “quomodo” del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell’azione esecutiva attraverso il processo, ossia la regolarità formale del titolo esecutivo, del precetto, ovvero, infine, di tutti i successivi atti esecutivi. Deve, conseguentemente, ritenersi e qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi quella con cui l’esecutato deduca la nullità dell’apposizione della formula esecutiva al titolo notificato (3400/01).

Il vizio in discorso deve dunque essere dedotto nel termine di decadenza previsto dall’art. 617 c.p.c (6732/11).

Tale irregolarità, inoltre, (ancorché costituita dalla totale mancanza della spedizione in forma esecutiva) non può legittimamente pronunciarsi, giusta il disposto dell’art. 156, comma 3, c.p.c., se l’atto abbia comunque raggiunto lo scopo cui era destinato.

Ciò avviene tutte le volte in cui, insieme con il precetto, il creditore abbia notificato sia la sentenza di primo grado costituente titolo esecutivo, sia la sentenza di secondo grado dichiarativa dell’inammissibilità del relativo appello, spedendo (erroneamente) quest’ultima (e non la sentenza di primo grado) in forma esecutiva, poichè il debitore è, in tal caso, del tutto consapevole, sulla base del complesso degli atti notificati, che l’appello è stato rigettato, e che la sentenza di primo grado è la sola pronuncia di condanna di cui viene richiesto l’adempimento, e sulla cui base sarà, in caso contrario, iniziata l’espropriazione forzata minacciata (24812/05 →  REF 06, 5 – Tota).

Poiché la finalità del precetto è quella di invitare il debitore ad adempiere e di renderlo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno, l’opposizione di merito, proposta dal debitore congiuntamente a quella di rito, costituisce prova evidente che la suddetta finalità è stata raggiunta, con la conseguenza che, in tale ipotesi, la nullità conseguente alla eventuale mancata notificazione del titolo esecutivo, ovvero alla mancata sua spedizione in forma esecutiva, deve ritenersi sanata per l’avvenuto raggiungimento dello scopo (15378/06).

Nel caso di formula esecutiva richiesta dal difensore della parte deceduta, la morte del cliente, causando l’estinzione del mandato e la perdita dello “ius postulandi” in capo all’avvocato, priva quest’ultimo della legittimazione a domandare il rilascio della copia esecutiva di una sentenza. Nondimeno tale vizio resta sanato ove, una volta che la copia esecutiva sia stata comunque rilasciata, gli eredi del defunto incarichino il medesimo avvocato di intraprendere l’esecuzione, così manifestando implicitamente la volontà di ratificare l’operato del legale (così, 18363/10).

Il rilascio a persona diversa da quella legittimata determina una mera irregolarità che può essere fatta valere ex art. 617 c.p.c. (Canella, 144).

Come anticipato (cfr. par. 1), inoltre, l’inosservanza del divieto di rilasciare più di una copia del titolo in forma esecutiva alla stessa parte, senza l’autorizzazione del capo dell’ufficio giudiziario, costituisce una mera irregolarità dell’esecuzione che non incide né sull’efficacia del titolo esecutivo né sulla validità della stessa esecuzione (25568/08).

Alcune pronunce hanno precisato che la mera proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi non determina l’automatica sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo (24548/14).

Secondo un orientamento, infine, (che si richiama al cd. principio del pregiudizio effettivo – Donzelli), in caso di omessa spedizione in forma esecutiva della copia del titolo esecutivo rilasciata al creditore e da questi notificata al debitore, quest’ultimo, nel proporre opposizione ex art. 617 c.p.c., non può limitarsi – in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e dell’interesse ad agire – a dedurre l’irregolarità formale in sé considerata, senza indicare quale concreto pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo essa abbia cagionato.

Il medesimo principio, a maggior ragione, dovrebbe trovare applicazione allorquando il titolo esecutivo sia stato spedito in forma esecutiva, ma con l’erronea (ma facilmente riconoscibile) indicazione del difensore su richiesta del quale è stata apposta la formula esecutiva (29804/19; 3967/19 ↑).

Tale ultimo indirizzo, condiviso da una parte della dottrina (Costantino), è stato da altri criticato essendo difficile determinare quale genere di specifico pregiudizio la mancanza della formula potrebbe determinare, «se il titolo esiste e può, in astratto, validamente instaurare l’esecuzione forzata» (Capponi 1, 4, che ipotizza quel pregiudizio nella limitata ipotesi in cui «la spedizione identifichi un successore, avente diritto all’azione esecutiva, diverso dalla parte «a favore della quale fu pronunciato il provvedimento»; più radicalmente, Farina, 13, secondo il quale «appare arduo – anzi davvero impossibile – immaginare quale possa essere il concreto pregiudizio che il debitore possa subire per aver ricevuto la notificazione di un atto non spedito in forma esecutiva» e Di Marzio, 918, «se si pretende dall’opponente agli atti esecutivi di evidenziare il pregiudizio in concreto subito per la mancanza della formula, si finisce per chiedergli l’impossibile, e dunque per negargli in radice lo stesso rimedio esecutivo»).

A seguito delle penetranti critiche della dottrina, l’orientamento da ultimo citato potrebbe essere rimeditato alla luce dei più recenti arresti di legittimità (32838/21: «qualora il titolo esecutivo contenga la condanna del medesimo soggetto al pagamento di più crediti distinti in favore di diversi creditori, ai fini dell’esecuzione forzata ciascun creditore deve spedire in forma esecutiva il titolo in relazione alle obbligazioni in suo favore e notificarlo al debitore anteriormente o contestualmente al precetto di pagamento, non potendosi avvalere della notificazione eseguita, in relazione ad altro credito, da un diverso creditore; l’omessa notifica del titolo in forma esecutiva determina una irregolarità formale, da denunciare nelle forme e nei termini dell’art. 617, comma 1, c.p.c., senza che sia necessario allegare e dimostrare la sussistenza di alcun diverso ed ulteriore specifico pregiudizio oltre a quello insito nel mancato rispetto delle predette formalità»).

7. Spedizione in forma esecutiva in via telematica. In forza dell’art. 4 d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, è stato adottato il d.m. n. 44/2011, il cui art. 15, comma 3 dispone: «Quando l’atto è redatto dal cancelliere o dal segretario dell’ufficio giudiziario questi vi appone la propria firma digitale e ne effettua il deposito nel fascicolo informatico».

Si è opinato che tale disposizione legittimasse il rilascio della formula esecutiva con modalità telematiche (Fichera, 13).

Successivamente, a seguito della modifica apportata dall’art. 52 d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con l. 11 agosto 2014, n. 114, che ha aggiunto un comma 9-bis all’art. 16-bis del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, con l. 17 dicembre 2012, n. 221, è stata altresì prospettata la possibilità che la formula esecutiva venisse apposta su copie cartacee di provvedimenti giurisdizionali tratti dal fascicolo informatico, autenticate dal difensore avvalendosi della facoltà attribuitagli dal citato comma 9-bis dell’art. 16-bis,  d.l. n.179/2012 (a norma del quale «Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest’ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all’originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all’originale. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in   giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell’attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all’originale. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all’ordine del giudice»).

Il Ministero della Giustizia, con circolare del 28 ottobre 2014 («Adempimenti di cancelleria relativi al Processo Civile Telematico»), ha tuttavia escluso tale modalità operativa, ritenendo che le attività di spedizione e di rilascio della copia esecutiva rimangano proprie del cancelliere, che deve estrarre la copia, certificarla conforme all’originale e procedere al rilascio ai sensi degli artt. 475 c.p.c. e 153 disp. att. c.p.c., osservando le consuete modalità (conf. Soldi, 211).

Il legislatore è poi intervenuto sull’istituto in commento, consentendo il rilascio della copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria di cui all’art. 475 c.p.c. con modalità telematiche (cfr. il comma 9-bis dell’art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, inserito dalla legge di conversione del 18 dicembre 2020, n. 176).

La copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria di cui all’art. 475 c.p.c. può dunque essere rilasciata dal cancelliere in forma di documento informatico, su istanza, depositata telematicamente, della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento.

La copia esecutiva consiste, in tal caso, in un documento informatico, sottoscritto digitalmente   dal Cancelliere, contenente la copia, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice, in calce ai quali sono aggiunte l’intestazione e la formula di cui all’art. 475, comma 3, c.p.c.  e l’indicazione della parte a favore della quale la spedizione è fatta.

La firma digitale del cancelliere tiene luogo, ai sensi dell’art. 24, comma 2, d.lg. 7 marzo 2005, n.  82, del sigillo di cancelleria.

Il difensore (come anche il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio) possono estrarre dal fascicolo informatico il duplicato e la copia analogica o informatica della copia esecutiva “informatica”. Le copie, estratte dal fascicolo informatico e munite dell’attestazione di conformità a norma dell’articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, equivalgono all’originale.

Al netto delle problematiche applicative sollevate dalla nuova disciplina, la strada segnata nel senso della digitalizzazione della formula esecutiva è apparsa senz’altro quella giusta (Bonafine, 9 ss.). «La digitalizzazione del titolo esecutivo è, infatti, solo l’ultima tappa obbligata del processo telematico» (Leuzzi 2).

Secondo parte della dottrina, tali disposizioni evidenziano, inoltre, un sostanziale ridimensionamento dell’istituto della spedizione in forma esecutiva (Leuzzi 2; Bonafine; # Fabiani – Piccolo 1, 13).

Il d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 ha disposto (con l’art. 16, comma 1) che l’art. 23, comma 9-bis del d.l. n. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 176/2020 continua ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2022.

8. Abrogazione della spedizione in forma esecutiva. L’art. 1, comma 12, lett. a), l. 26 novembre 2021, n. 206, nell’ambito della più generale delega al Governo per la riforma del processo civile,

demanda al legislatore delegato di prevedere che, per valere come titolo per l’esecuzione forzata,

le sentenze e gli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale devono essere formati in copia attestata conforme all’originale.

L’Esecutivo dovrà, dunque, abrogare «le disposizioni del codice di procedura civile e le altre disposizioni legislative che si riferiscono alla formula esecutiva e alla spedizione in forma esecutiva».

Per un commento della riforma, Fabiani, Tedoldi, Sperti 2.

Si può qui evidenziare il problema, derivante dall’abrogazione dell’art. 475, comma 2, c.p.c., relativo al fondamento normativo della legittimazione del successore a procedere ad esecuzione forzata, in forza del titolo formatosi in nome del proprio dante causa (cfr. par. 5).

Se la questione non verrà risolta in sede di attuazione della delega, la tesi preferibile sembra essere quella già sostenuta da autorevolissima dottrina nel vigore del previgente codice di procedura civile.

In mancanza di una siffatta disposizione generale da cui derivare la legittimazione del successore, tale legittimazione veniva, in ogni caso, fatta derivare dai principi generali in materia di legittimazione ad agire.

In questo senso orienta anche il rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra diritto del successore e diritto del dante causa, in virtù del quale il rapporto dipendente del successore fruisce dell’efficacia (anche esecutiva) del rapporto pregiudiziale che faceva capo al dante causa (Luiso, 45).

Bibliografia nel testo:

ASTUNI, Novità in materia di titolo esecutivo, in www.notariato.it, 2006; A. BONAFINE, La conversione del c.d. Decreto Ristori e il rilascio della copia esecutiva in forma di documento informatico, in Judicium online, 2021; M.G. CANELLA, Titolo esecutivo e precetto. Espropriazione forzata in generale, in S. CHIARLONI (a cura di), Commentario del Codice di Procedura Civile, Torino, 2019; B. CAPPONI 1, Principi di diritto pronunciati d’ufficio su spedizione in forma esecutiva e interesse all’opposizione, in Judicium online, 2019; B. CAPPONI 2, Manuale dell’esecuzione forzata, Torino, 2020; E. CAVUOTO, Titolo esecutivo e pignoramento, in Riv. esec. forz., 2007, I, p. 87; M. CIRULLI, Titoli esecutivi di formazione amministrativa ed opposizione all’esecuzione, in Judicium online, 24 novembre 2017; G. COSTANTINO, Novas Tendencias do Direito italiano, in Seminário Internacional os Desafios do Judiciário e do Ministério Público no séc. XXI: diálogos entre Brasil e Itália, 28 e 29 de novembro 2019; F. DE STEFANO, L’insindacabilità del titolo esecutivo europeo nell’ordinamento italiano, in Riv. esec. forz., 2009, I, p. 3; F. DI MARZIO, Omessa spedizione in forma esecutiva di copia del titolo esecutivo e opposizione agli atti esecutivi, in Riv. esec. forz., 2019, IV, 904; R. DONZELLI, Pregiudizio effettivo e nullità degli atti processuali, Napoli, 2020; E. FABIANI, Considerazioni critiche sulla proposta di abrogazione della spedizione del titolo in forma esecutiva, in Giust. insieme, 2021; E. FABIANI e L. PICCOLO 1, Spedizione in forma esecutiva e rilascio di copie esecutive dei titoli esecutivi giudiziali in via telematica: ancora interventi sul processo esecutivo ad opera della legislazione emergenziale da Covid19, in www.notariato.it, 2021; E. FABIANI e L. PICCOLO 2, Il controllo del notaio in sede di spedizione del titolo in forma esecutiva con particolare riguardo all’oggetto del diritto, in www.notariato.it, 2021; M. FARINA, Contraddittorio negato e dottrina giudiziaria in una recente pronuncia “nomofilattica” della Suprema Corte in materia di spedizione in forma esecutiva, in Judicium online, 2019; S. IZZO, Sub art. 476 c.p.c., in A. BRIGUGLIO e B. CAPPONI (a cura di), Commentario delle riforme del processo civile, II, Padova, 2007; S. LEUZZI 1, Esecuzione esattoriale e opposizioni esecutive: uno sguardo d’insieme, in InExecutivis, 2019; S. LEUZZI 2, Considerazioni sulla spedizione del titolo in forma esecutiva alla luce dell’art. 23 del c.d. “decreto ristori”, in InExecutivis, 2021; F.P. LUISO, Diritto processuale civile. III. Il processo esecutivo, Milano, 2021; C. MANDRIOLI e A. CARRATTA, Diritto processuale civile, IV, Torino, 2022; R. ORIANI, Titolo esecutivo, opposizioni, sospensione dell’esecuzione, in AA.VV., Le modifiche al codice di procedura civile previste dalla l. n. 80 del 2005, in FI, 2005, V, p. 104; G. PETRELLI, Atto pubblico, scrittura privata autenticata e titolo esecutivo, in Riv. not., 2005, V, p. 542; A. SALETTI, Le (ultime?) novità in tema di esecuzione forzata, in Riv. dir. proc. 2006, I, p. 193; B. SASSANI, Lineamenti del processo civile italiano, Milano, 2019; A. SPERTI 1, I poteri officiosi dell’ufficiale giudiziario nell’esecuzione forzata ordinaria, in Riv. esec. forz., 2017, 1, p. 136; A. SPERTI 2, Requiem per la formula esecutiva nel PNRR-Italia: cronaca ultrasecolare di una “morte” annunciata, in Rass. esec. forz., 2022, I, p. 67; A. TEDOLDI, Gli emendamenti in materia di esecuzione forzata al d.d.l. delega AS 1662/XVIII, in Giust. insieme, 2021.

Commento di Giuliano Giaquinto, licenziato il 20 maggio 2022

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