ISSN 2724-1106

Art. 278. Condanna generica. Provvisionale.

Art. 278. Condanna generica. Provvisionale.

  • 2 Febbraio 2022

Quando è già accertata la sussistenza di un diritto, ma è ancora controversa la quantità della prestazione dovuta, il collegio, su istanza di parte, può limitarsi a pronunciare con sentenza la condanna generica alla prestazione, disponendo con ordinanza che il processo prosegua per la liquidazione.
In tal caso il collegio, con la stessa sentenza e sempre su istanza di parte, può altresì condannare il debitore al pagamento di una provvisionale nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova.

Sommario: 1. L’espressa previsione della sentenza di condanna generica nel codice di rito del 1940. 2. La liquidazione del danno. 3. La c.d. provvisionale. 4. Le “utilità” della condanna generica. 5. La condanna generica nei riti diversi da quello della cognizione ordinaria. 6. L’impugnazione del provvedimento. 7. La sentenza di condanna generica come unica domanda dell’attore. 8. Condanna generica ed estinzione del relativo grado di giudizio. 9. Giudicato sulla condanna generica.

1. L’espressa previsione della sentenza di condanna generica nel codice di rito del 1940. – Già nel vigore del primo codice unitario, che non la prevedeva, la prassi cominciò ad ammettere che il giudice potesse pronunciare, su istanza di parte, una sentenza limitata all’an debeatur. Il codice attuale ha poi recepito il provvedimento prevedendo, all’art. 278, la sentenza di condanna generica e, al comma 2, la c.d. provvisionale. E, previa piccola modifica, si è poi giunti alla norma oggi in vigore: «Quando è già accertata la sussistenza di un diritto, ma è ancora controversa la quantità della prestazione dovuta, il collegio, su istanza di parte, può limitarsi a pronunciare con sentenza la condanna generica alla prestazione disponendo con ordinanza che il processo prosegua per la liquidazione. – In tal caso il collegio, con la stessa sentenza e sempre su istanza di parte, può altresì condannare il debitore al pagamento di una provvisionale nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova».
Rinvio al successivo § 4 l’espresso esame del provvedimento di condanna alla provvisionale e di cui al comma 2 dell’art. 278 e concentro qui l’attenzione sulla previsione (di cui al comma 1 dell’art. 278) della sentenza di condanna generica come regolata nel codice in vigore.
Su istanza di parte, dunque, il giudice può pronunciare la sentenza de qua e con distinta ordinanza (art. 280 c.p.c.) fissare l’udienza per la comparizione delle parti davanti a sé per la prosecuzione del relativo grado di giudizio. «Il cancelliere inserisce l’ordinanza nel fascicolo d’ufficio e ne dà tempestiva comunicazione alle parti a norma dell’articolo 176 secondo comma» (comma 2); «Per effetto dell’ordinanza il giudice istruttore è investito di tutti i poteri per l’ulteriore trattazione della causa.
Istanza di parte necessaria (6517/12). Nel vigore del codice attuale si è affermato che la scissione della pronuncia sull’an debeatur da quella sul quantum è consentita ogniqualvolta vi sia, nel corso del giudizio ed anche in sede di conclusioni, conforme ed esplicita richiesta della parte interessata, senza che a ciò possa essere di ostacolo la circostanza che la domanda introduttiva del giudizio prevedesse puramente e semplicemente la richiesta del risarcimento dei danni (17832/02). In difetto di espressa richiesta della parte e in mancanza di indicazione, ad opera di questa, dei mezzi di prova concernenti la dimostrazione del danno, il giudice di merito non può scindere d’ufficio la decisione sull’an da quella sul quantum debeatur ma deve pronunciare sulla proposta domanda risarcitoria, rigettandola ove non risulti provata (2110/08).
Si è peraltro affermato che «nell’ipotesi in cui con la domanda iniziale sia stata richiesta una condanna specifica, ai fini della scissione del giudizio sull’an da quello sul quantum, occorre distinguere a seconda che essa avvenga all’interno dello stesso processo, o dia invece luogo a due diversi processi in quanto solo nell’ultimo caso la scissione richiede l’istanza dell’attore ed il consenso del convenuto mentre, nel primo, la separazione può essere disposta, senza l’adesione della parte, anche d’ufficio, non determinandosi alcun vulnus dei principi generali del giusto processo; tuttavia, in entrambe le ipotesi l’attore ha l’onere di indicare i mezzi di prova dei quali intende avvalersi per la determinazione del quantum, incorrendo altrimenti nel rigetto della domanda se non adeguatamente provata (9404/11; 5736/04). Tale affermazione presta il fianco ad alcune perplessità, prima fra tutte se il giudice possa effettivamente, d’ufficio, separare l’an dal quantum. Magari in applicazione dell’art. 277, comma 2, c.p.c. Ma proprio da tale norma (che porta eccezione al principio dettato dal medesimo art. 277, comma 1), e dai due articoli immediatamente successivi, ed in applicazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.) sembra evidente che resti escluso il frazionamento ufficioso dell’originaria unica domanda (5997/07).
Di maggior rilievo l’indirizzo giurisprudenziale per il quale la condanna generica al risarcimento dei danni, avendo come contenuto una mera declaratoria di riconoscimento del relativo diritto, postula, -quale presupposto per il suo accoglimento- l’accertamento di un fatto da ritenersi, alla stregua di un giudizio di probabilità, anche solo potenzialmente produttivo di conseguenze dannose; tuttavia, in tale ipotesi, sulla parte interessata incombe comunque l’onere di indicare specificamente i mezzi di prova dei quali intende avvalersi per la determinazione del quantum, dovendosi pervenire, in difetto di tale deduzione, al rigetto della domanda di condanna generica (23328/06). In realtà, quanto allo specifico presupposto per la pronuncia della sentenza in discorso, mentre anche in non lontano passato ci si accontentava dell’accertamento della mera potenzialità dannosa del fatto accertato (11651/02; 2724/02; 489/01, P. Pardolesi → FI. 01, 1095), si specifica, più di frequente oggi che «ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 278 c.p.c., non è sufficiente accertare l’illegittimità della condotta, ma occorre anche accertarne, sia pure con modalità sommaria, e valutazione prababilistica (10453/01), la portata dannosa, senza la quale il diritto al risarcimento, di cui si chiede anticipatamente la tutela, non può essere configurato; nel caso di condanna generica, infatti, ciò che viene rinviato al separato giudizio è soltanto l’accertamento in concreto del danno nella sua determinazione quantitativa, mentre l’esistenza del fatto illecito e della sua potenzialità dannosa devono essere accertati nel giudizio relativo all’an debeatur e di essi va data la prova sia pure sommaria e generica, in quanto ne costituiscono il presupposto» (25918/19; 21326/18; 1631/096235/18).
In fine, sull’effetto dell’istanza di parte per la pronuncia in corso di causa della sentenza di condanna generica, è ormai consolidato l’orientamento giurisprudenziale che pretende che ad essa si accompagni un qualche assenso di adesione da parte del convenuto (18661/13 → FI, 14, 892). Sebbene non previsto dalla norma, si afferma, dunque, in giurisprudenza, che proposta una domanda di risarcimento del danno, il divieto di separazione del giudizio sull’an da quello sul quantum non opera se, alla richiesta avanzata dall’attore in tal senso, abbia prestato adesione il convenuto, anche non espressamente, purché in modo certo ed univoco, come si verifica quando non abbia sollevato alcuna eccezione al riguardo, anche se ciò sia avvenuto nel momento in cui la controparte, nel precisare le conclusioni definitive, abbia limitato la propria domanda alla condanna generica, con riserva di richiedere il quantum in separato giudizio (20894/17). Orientamento, questo, che si lascia comunque apprezzare in considerazione della “novità” della (istanza) domanda proposta dall’attore in corso di causa e, soprattutto, per il pregiudizio che l’eventuale pronuncia di condanna generica può arrecare alla parte convenuta.
Resta da notare che formulata l’istanza di condanna generica, il giudice “può” (non “deve”) pronunciarla, pur nel concorso dei relativi presupposti fin qui ricordati. In buona sostanza, anche nella specie si applica il principio che può trarsi dal comma 2 dell’art. 189 e per il quale anche in caso di rimessione in decisione soltanto parziale, il giudice è comunque “investito” di tutta la causa. Sicché, ove egli trovi la domanda di condanna specifica già matura per la decisione, potrà comunque pronunciare sentenza definitiva, evitando la pronuncia parziale. Ciò che ulteriormente implica come necessaria, prima o insieme all’istanza di cui all’art. 278, comma 1, c.p.c., l’indicazione dei mezzi di prova di cui l’attore intende giovarsi (Califano, 88).

2. La liquidazione del danno. – Pronunciata condanna generica, il giudice a quo ne resta vincolato; nel senso che non può riesaminare (ed eventualmente contraddire) ciò che ha costituito il presupposto della sua pronuncia parziale. E ciò in applicazione del principio generale per il quale, ad esempio, «nel caso di sentenza di appello non definitiva e di prosecuzione del giudizio per l’ulteriore istruzione della controversia, il giudice resta da questa vincolato (anche se non passata in giudicato) sia in ordine alle questioni definite, sia per quelle che ne costituiscono il presupposto logico necessario, senza poter risolvere quelle questioni in senso diverso con la sentenza definitiva e, ove lo faccia, il giudice di legittimità può rilevare d’ufficio non solo la violazione del giudicato interno eventualmente formatosi, ma anche la preclusione che gli derivi dalla propria decisione non definitiva sul punto» (13513/07).
Quanto alla prosecuzione del giudizio si è affermato che la sentenza di condanna generica pronunciata nel corso di un giudizio di risarcimento del danno aquiliano di norma presuppone il positivo accertamento del nesso di causalità c.d. “materiale” (ex art. 40 c.p.) tra la condotta e l’evento produttivo di danno, sicché nel successivo giudizio sul quantum resta da accertare soltanto il nesso di causalità c.d. “giuridica” (ex art. 1223 c.c.) tra l’evento di danno ed i pregiudizi che ne sono derivati (3357/09).
In ogni caso, posto che a base di tale primo provvedimento non è necessaria la piena prova della concreta esistenza di danni risarcibili, è orientamento giurisprudenziale costante quello per il quale il medesimo giudice possa poi, “ridurre a zero” il danno; statuire, cioè, con la sentenza definitiva, che quella “potenzialità non si è in concreto tradotta nemmeno in un centesimo di euro da risarcire all’attore (20894/17).

3. La c.d. provvisionale. – Come anticipato, l’art. 278 c.p.c. regola, al comma 2, anche la c.d. provvisionale: ammettendo che il giudice, col provvedimento di condanna generica, e sempre su istanza di parte, possa «altresì condannare il debitore al pagamento di una provvisionale nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova».
Nonostante qualche pur incerta ma ormai antica voce, al provvedimento non può riconoscersi natura cautelare (6532/02), non trovando esso il suo presupposto nel fumus boni iuris e nel periculum in mora. Trattasi, piuttosto, di vera e propria (seppur parziale) condanna, che il giudice può pronunciare (su specifica istanza di parte) per la misura nella quale ritiene già provato il danno “potenzialmente” accertato nella sentenza di condanna generica. Potere subordinato solamente, appunto, all’avvenuto accertamento del medesimo e per somma per la quale il provvedimento accessorio abbia utilità. Ciò non toglie che l’eventualmente manifestato periculum in mora possa concorrere alla decisione del giudice circa l’esercizio del suo potere di emettere il provvedimento.
La condanna generica pronunciata con l’ulteriore decisione sulla provvisionale non fa perdere, peraltro, al provvedimento la sua natura di sentenza non definitiva (anche per il capo relativo alla provvisionale medesima); e nulla cambia in ordine al regime di impugnazione del provvedimento pur complesso.
Per altro verso, il capo di sentenza che reca la provvisionale ha di certo efficacia immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 282 c.p.c. Piuttosto, sorge il quesito, quando alla condanna generica si aggiunga la liquidazione di una provvisionale, circa la somma per la quale il creditore possa iscrivere l’ipoteca giudiziale sui beni del debitore, ai sensi dell’art. 2818 c.c. Quesito, questo, per la cui soluzione si rinvia al § che segue.

4. Le “utilità” della condanna generica. – Mentre resta escluso che la sentenza di condanna generica (non accompagnata da una provvisionale), priva dei requisiti di contenuto di cui all’art. 474, comma 1, c.p.c., costituisca titolo esecutivo, ai sensi, invece, dell’art. 2818, comma 1, c.c. essa è certamente titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni del debitore. Quest’ultima disposizione prevede, infatti, che «Ogni sentenza che porta condanna al pagamento di una somma o all’adempimento di altra obbligazione ovvero al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente è titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore». V’è, dunque, per tale attitudine espressa previsione di legge in senso positivo. In argomento, l’unico quesito, come già sopra accennato, è relativo alla somma per la quale il creditore può nella specie iscrivere ipoteca giudiziale. Ma non sembra dubbio che essa non debba necessariamente limitarsi a quella pari alla provvisionale liquidata: il provvedimento “accessorio” (e parziale rispetto al credito vantato) non può certo diminuire la possibilità di garanzia del creditore (Califano, 90). Ma di diverso avviso sembra, 9996/04, per la quale: «dal testuale dettato dell’art. 278 c.p.c. si evince che l’istituto della provvisionale, diversamente da quello della condanna generica, dà luogo ad un provvedimento di condanna vero e proprio, che presuppone la valutazione positiva del giudice di merito circa il raggiungimento della prova su una certa quantità del danno, nei cui limiti essa costituisce titolo esecutivo, nonché titolo per iscrivere ipoteca giudiziale».
La legge resta, invece, in silenzio, quanto alla capacità di siffatto provvedimento di trasformare la prescrizione da “breve in lunga”: terza attitudine di ogni sentenza di condanna in senso pieno e non anche delle sentenze di accertamento. In coerenza col menzionato orientamento giurisprudenziale che ammette la c.d. “riduzione del danno a zero” con la sentenza che definisce il relativo grado di giudizio, la condanna generica ben potrebbe essere ascritta alla categoria dei provvedimenti di mero accertamento (per la qualificazione della condanna generica come «sentenza di mero accertamento di solo alcuni degli elementi della fattispecie costitutiva del diritto»: Consolo, 85) e, dunque, esser ritenuta priva della capacità di “trasformare” la prescrizione breve in prescrizione decennale. Ma si rinvengono, in giurisprudenza, provvedimenti anche del Supremo Organo che riconnettono al provvedimento in discorso pure tale effetto (19636/05; 3727/00). Pronunciata sentenza di condanna generica, l’azione per la liquidazione del danno si prescrive, quindi, nel termine decennale decorrente dal suo passaggio in giudicato (16289/19; 8154/03; 17825/02).

5. La condanna generica nei riti diversi da quello della cognizione ordinaria. – Il tema dell’ammissibilità della sentenza di condanna generica in giudizi regolati da rito diverso di quello a cognizione ordinaria è affrontato, in dottrina e giurisprudenza, nel più ampio tema dell’ammissibilità in siffatti riti di ogni altra sentenza non definitiva o parziale.
Sicché, ad esempio, essa, nonostante non siano mancate gravi perplessità dottrinali, trova ampia cittadinanza nell’elaborazione giurisprudenziale (4587/14 e 8576/04, che, nel rito del lavoro, l’ammettono anche come unica domanda -su ciò v. il successivo il § 7-. E 14357/08 che l’ammette, in appello, pur senza previa istanza di parte anche nel rito del lavoro (dove, pure, gli artt. 420, comma 4 e 423, comma 2, c.p.c. potrebbero fornire argomenti in senso contrario).
Il sistema, dunque, come riassunto, è tale che, in un processo tendenzialmente (ma ormai solo “in teoria”) concentrato, si ammette -in prospettiva più realistica e, quindi, di un concreto allungamento dei tempi di giustizia – che anche il giudice del lavoro possa pronunciare una sentenza non definitiva o parziale. E se la pronuncia, in concreto, di siffatti provvedimenti presuppone che la realtà del foro mitighi gli ideali del Legislatore, ritardando i tempi di giustizia, non sembra corretta l’affermazione per cui il sistema disegnato dagli artt. 340 e 360/361 c.p.c. non avrebbe qui alcuna ragione d’essere. Il fatto stesso che il giudice si trovi a pronunciare una delle sentenze in discorso testimonia che i tempi del processo che lo occupa si sono (già da anni) notevolmente allungati rispetto a quelli ipotizzati come “ideali” dal legislatore del 1973. Sicché, soprattutto quando si tratti di una pronuncia di condanna ex art. 277, comma 2, c.p.c. (senza separazione delle cause) appare assai conveniente la previsione della possibilità di immediata impugnazione del provvedimento pronunciato senza definire l’intero giudizio. E, al contrario, la previsione di eventuale onere di impugnazione immediata di una sentenza su mera questione non avrebbe consentito alla parte soccombente di recuperare (volendolo) anche in sede di gravame l’originaria unità del giudizio.
In definitiva, il rito del lavoro non respinge, nella prassi, l’istituto della sentenza non definitiva o parziale (compresa la condanna generica: 4587/14); e soltanto nella vox mortua del Legislatore ne è rimasta limitata la previsione contenutistica, in virtù dell’art. 420, comma 4, c.p.c. Resta peraltro immutato, nel silenzio della legge speciale, anche il relativo sistema di impugnazione (955/89, → FI 89, 1485).
Analoghe a quelle del rito del lavoro sembrano le vicende delle sentenze non definitive o parziali nel rito sommario di cognizione.
Anche qui ai primi commentatori l’istituto è sembrato non poter trovare cittadinanza. E ciò perché l’art. 702-ter c.p.c. si limita a prevedere la possibilità che il giudizio di primo grado sia definito con ordinanza, (di accoglimento o di rigetto), limitandosi, quanto alle questioni, a ribadire che pur qui quella relativa alla competenza va risolta con provvedimento sempre in forma di ordinanza (sul relativo dibattito dottrinale: Califano G., 96). Sicché apparve che «la sottrazione del modello decisorio del procedimento in esame alla regolamentazione dell’art. 279 c.p.c. esclude(sse) la possibile emanazione di qualsiasi ordinanza non definitiva (anche di condanna generica) …» (Tedoldi, 677).
In tale ottica, esclusa l’applicazione dell’art. 187, comma 3, c.p.c. nella sede che ci occupa (17321/16), si escludeva che il giudice potesse pronunciare ordinanze “non definitive” magari affermative della propria competenza. E così ritenendo non proponibile il regolamento necessario di competenza ove tale regola fosse stata di fatto violata.
Non mancano a sostegno di tale costruzione, indizi vari: a) l’art. 702-ter, comma 1, c.p.c., stabilisce che «il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza, così potendosi presumere che con tale previsione il legislatore abbia voluto conferire al giudice in potere di pronunciarsi in corso di causa soltanto sulla questione di competenza (e solo per spogliarsi della causa, dichiarandosi incompetente): sicché resterebbe inibita altra pronuncia interlocutoria su questione di rito o preliminare di merito; b) il comma 4 della medesima norma stabilisce che se non sorgono problemi sulla possibilità di decidere la causa, il giudice «alla prima udienza, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all’oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all’accoglimento o al rigetto delle domande». Sicché da tale previsione potrebbe trarsi la convinzione che all’esito dell’istruzione il giudice debba provvedere contestualmente su tutte le domande; e con unico provvedimento in forma di ordinanza (così restando inibita la possibilità di pronunciare sentenze non definitive); c) il successivo art. 702-quater, stabilisce, infine, al suo primo periodo, che “l’ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell’articolo 702-ter (n.d.r.: quella provvisoriamente esecutiva e capace di costituirsi come titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione) produce gli effetti di cui all’art. 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione…».
Argomenti, però, tutti sovvertibili: a) la previsione dell’art. 702-ter, comma 1, va letta insieme con quella del comma successivo ed appare al limitato fine di chiarire il contenuto del provvedimento del giudice adito che, per vari ma simili motivi non possa pronunciarsi; b) il comma 4 della medesima disposizione si limita a prevedere l’esito “normale” della fase decisoria, e a dettare la forma del provvedimento definitivo del relativo grado di giudizio; c) davvero difficile immaginare, fuori da ogni indicazione in tal senso, che il legislatore abbia con la previsione di cui all’art. 702-quater introdotto un provvedimento Impugnabile in appello e) capace di coprirsi del giudicato sostanziale soltanto se di accoglimento della domanda: così lasciando al soccombente la possibilità di riproporre la domanda al “primo tentativo” respinta, contro ogni ragione di economia di giudizi. Sicché la norma è semplicemente mal scritta e vuole soltanto indicare il termine (ed il relativo dies a quo) di impugnazione di ogni provvedimento definitivo del primo grado del giudizio sommario di cognizione.
E, la concreta esperienza del rito de quo (con la constatazione che esso non sempre si trova a regolare controversie di facile o veloce soluzione), ha poi condotto dottrina ancora minoritaria (Cea, § 2; Abbamonte, § 3; Turroni, 2467) e qualche intervento giurisprudenziale ad ammettere provvedimenti interlocutorie su questioni pregiudiziali o preliminari anche in tal sede (Trib. Padova, 25.7.11, → NGC., 12, I, 148. Si è anche avuta occasione di ribadire che in tema di procedimento sommario di cognizione, la condanna generica presuppone la cognizione piena sull’elemento soggettivo, mentre su quello obbiettivo può esaurirsi nella valutazione della possibilità o probabilità astratta che un danno si sia verificato -la cui effettiva esistenza ed entità dovrà essere accertata in separato giudizio- pertanto ai fini della pronuncia è sufficiente la prova soltanto sommaria o presuntiva della sussistenza in concreto di un danno: T. Ca, 6.11.2009, – Didone → GM, 10, 409).
Peculiare il citato provvedimento del Tribunale di Padova, del 2011 che, per un verso, sovverte i riassunti argomenti agitati contro la possibilità che anche nel processo sommario di cognizione siano pronunciati provvedimenti in tutto assimilabili alle sentenze non definitive su questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito, ma poi, applica tale suo convincimento pronunciando un provvedimento che pretende di negare la legittimazione di un terzo ad un intervento qualificato (forse malamente) come litisconsortile (art. 105, comma 1, seconda previsione) e regola le spese nei confronti della parte così estromessa. Un provvedimento, quindi, che, se correttamente qualificato l’intervento, sarebbe in realtà da qualificare come “definitivo” ai fini dell’impugnazione, in quanto da ascriversi alla previsione di cui al n. 5 (e non 4) dell’art. 279, comma 2, c.p.c.
In fine, un lodo di condanna generica è pacificamente ammesso anche nel procedimento arbitrale. Peraltro, è ormai indirizzo giurisprudenziale costante quello per il quale il lodo che decide parzialmente il merito della controversia, immediatamente impugnabile ex art. 827, comma 3, c.p.c., è sia quello di condanna generica ex art. 278 c.p.c., sia quello che decide una o alcune delle domande proposte senza definire l’intero giudizio; non sono invece immediatamente impugnabili i lodi che decidono questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito (23463/2016, Izzo → FI 18, 647).

6. L’impugnazione del provvedimento. – Come noto, pur dopo la riforma del 2006, quando si è stabilito (art. 360, comma 3, c.p.c.) che le sentenze non definitive d’appello risolutive di mere questioni siano impugnabili in Cassazione soltanto “insieme” con la sentenza definitiva di secondo grado (e senza, ovviamente, che ne fosse necessaria una riserva di impugnazione), la sentenza di condanna generica pronunciata in secondo grado (e «quelle che decidono una o alcune delle domande senza definire l’intero giudizio») ha conservato il regime di impugnazione già introdotto con la riforma del 1950; e ne è dunque ancora oggi possibile sia l’impugnazione immediata che quella procrastinata previa riserva (art. 361, comma 1, c.p.c.).
Regime di possibile impugnazione anche immediata che si è conservato perché, come sopra ricordato, il provvedimento in discorso è idoneo a recare immediato danno nella sfera patrimoniale della parte soccombente (art. 2818 c.c.). Ciò che vale, a maggior ragione, quando alla sentenza di condanna generica si accompagni la concessione di una provvisionale.
Si applica qui il principio generale per il quale il carattere parziale o non definitivo della sentenza di primo grado comporta che il gravame debba riguardare soltanto la questione affrontata da tale sentenza, con la conseguenza che, da un lato, l’appellante non è obbligato a riproporre le altre domande od eccezioni non esaminate in primo grado e, dall’altro, il giudice di secondo grado investito dell’appello avverso tale decisione ha il potere di cognizione limitatamente alla questione decisa dalla sentenza appellata, né può, riformando tale pronuncia, procedere all’esame di altre questioni, atteso che la sentenza di riforma resa dallo stesso giudice si inserisce immediatamente, con il suo contenuto decisorio parziale, nel processo eventualmente sospeso o ancora pendente davanti al giudice a quo (5456/03). Tuttavia, fuori dei casi tassativamente previsti dall’art. 354 c.p.c., il giudice dell’appello deve trattenere la causa e deciderla, anche se sulle questioni dedotte non vi sia stata una pronuncia di merito da parte del giudice di primo grado, sicché, nell’ipotesi in cui quest’ultimo abbia rigettato una domanda di risarcimento del danno sull’an debeatur, poi accolta, sempre con sentenza non definitiva, in sede di impugnazione, il giudizio sul quantum deve proseguire davanti al giudice di appello, pur non essendosi il primo giudice pronunciato sulla liquidazione del danno (32403/19).
Quanto al rapporto tra la sentenza di condanna generica e il provvedimento che ne definisce il relativo grado di giudizio, in tema di impugnazione si afferma, correttamente, che il passaggio in giudicato della sentenza definitiva sul quantum debeatur, essendo questa condizionata al permanere della precedente sentenza non definitiva sull’an, non fa venir meno l’interesse all’impugnazione già proposta contro quest’ultimo provvedimento (2204/05; 14086/02).
Per altro verso, (in applicazione del richiamato art. 366, comma 2, c.p.c. e per l’immediatezza del c.d. effetto espansivo esterno ivi disciplinato) la cassazione, anche se con rinvio, della sentenza non definitiva, che abbia pronunciato positivamente sull’an debeatur, comporta la caducazione della sentenza sul quantum, dipendendo quest’ultima totalmente dalla prima, che della sentenza definitiva costituisce il fondamento logico-giuridico, non sostituibile, ex post, dalla nuova pronuncia in sede di rinvio, neppure se contenente statuizioni analoghe a quella della sentenza cassata (21456/19; 2125/06; 1679/04).

7. La sentenza di condanna generica come unica domanda dell’attore. – In giurisprudenza, non senza seria contraddizione di parte della dottrina, si ammette l’attore a proporre domanda soltanto per la condanna generica, sia in materia contrattuale che extracontrattuale (5551/16), “per danni da liquidarsi in separato giudizio”. E tuttavia, in tal caso, per orientamento costante, il convenuto, esposto all’iscrizione di ipoteca giudiziale nel caso la condanna generica fosse pronunciata, sarebbe ammesso a chiedere la contestuale determinazione del quantum (25113/17, Vulpiani → CG 19, 71). Del pari, si consente all’attore di limitare l’originaria domanda di condanna al solo profilo di cui all’articolo in commento (salvo il consenso anche soltanto tacito del convenuto: 20894/17).
Tuttavia, si è affermato che «chi intende chiedere il risarcimento del danno per l’eseguita esecuzione forzata illegittima può agire soltanto ai sensi dell’art. 96, comma 2, c.p.c. (quale norma speciale rispetto all’art. 2043 c.c.: 5734/04), dinanzi al giudice dell’opposizione all’esecuzione, funzionalmente competente sia sull’an che sul quantum; pertanto, è inammissibile una domanda di condanna generica, con riserva di agire in un separato giudizio per il quantum, che, per espressa previsione normativa, può essere liquidato anche d’ufficio» (10960/10).
Peraltro, proposta la sola domanda di condanna generica (da considerare di valore pari al massimo della competenza del giudice adito (17041/02), «il giudice di merito non può, avvalendosi della propria facoltà di interpretare la domanda, ricavare dal solo comportamento processuale della parte che, in origine, aveva agito per ottenere una condanna al risarcimento del danno, con espressa limitazione, però, all’an debeatur, una implicita rinuncia a tale limitazione, correttamente richiesta e reiterata al momento della precisazione delle conclusioni, per poi procedere, di conseguenza, anche a quantificare il detto danno (7747/20)». Ancora, quando il creditore abbia agito separatamente, prima per l’accertamento dell’an debeatur e successivamente per la determinazione del quantum e la condanna del debitore, dando così vita a due distinti processi, in forza del disposto di cui all’art. 336, comma 2, c.p.c., la riforma o la cassazione della sentenza concernente l’accertamento del diritto pone nel nulla la sentenza che abbia deciso sul quantum, ancorché su quest’ultima si sia formato il giudicato formale per mancata tempestiva impugnazione (12364/03).
Ovvio che se ab origine la domanda è limitata alla condanna generica, la sentenza che definisce il relativo grado di giudizio è da considerare come definitiva (Luiso, 199) e, dunque, non soggetta al regime di impugnazione dei provvedimenti parziali. Del pari, la domanda di liquidazione del danno formulata per la prima volta nel corso del giudizio di primo grado (1057/01) o in appello sarebbe da considerare nuova e, come tale, inammissibile (14782/09).
In fine: l’accertamento se la parte abbia chiesto una pronuncia soltanto di condanna generica ovvero estesa al quantum attiene all’interpretazione della domanda, da condurre facendo esclusivo riferimento all’atto introduttivo del giudizio di primo grado, ed è sottratto al sindacato di legittimità se correttamente motivato dal giudice di merito (12650/03).

8. Condanna generica ed estinzione del giudizio. – Ai sensi dell’art. 310, comma 2, c.p.c. l’estinzione del processo «rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo….». Pur non senza perplessità (in relazione all’atipico “contenuto” del provvedimento in esame), si segnala l’orientamento dominante per il quale non v’è dubbio che tra i provvedimenti capaci di sopravvivere all’estinzione del giudizio ai sensi di tale previsione debba comprendersi l’eventuale sentenza di condanna generica (Saletti, 14; Consolo, 85).
Viceversa, in applicazione degli artt. 336, comma 2 e 393, c.p.c., l’estinzione del giudizio di rinvio conseguente alla cassazione con rinvio di una sentenza non definitiva sull’an debeatur, travolge anche la sentenza non definitiva sul quantum, ancorché rispetto ad essa si sia formato il giudicato formale, che è solo apparente perché condizionato alla mancata riforma della sentenza non definitiva che ne costituisce l’antecedente logico-giuridico (28727/08).

9. Giudicato sulla condanna generica. – Anche la sentenza di condanna generica passa in giudicato formale ai sensi dell’art. 324 c.p.c. Ed acquista gli effetti di cui all’art. 2909 c.c. nei consueti limiti, qui evidentemente connessi ai suoi presupposti. E così si è ad esempio affermato che il giudicato sulla condanna generica accerta tutte le componenti dell’obbligazione, seppure in via strumentale rispetto alla successiva determinazione quantitativa, sicché qualora si formi il giudicato sulla condanna generica dell’erede per un debito ereditario senza che nel relativo giudizio sia stato da lui dedotto, né rilevato d’ufficio, che l’eredità è stata accertata con beneficio d’inventario, l’erede debitore non può avvalersi del beneficio stesso nel successivo giudizio di liquidazione del quantum debeatur (7090/15).
Si è avuta peraltro occasione di affermare che «in caso di condanna generica il danneggiato può, oltre alla domanda di liquidazione del danno accertato, proporne anche una volta all’accertamento e alla liquidazione di danni ulteriori, riconducibili a fatti diversi da quelli dedotti nel primo giudizio; in tal caso, il passaggio in giudicato della sentenza di condanna generica, mentre preclude che nel giudizio sulla quantificazione possano essere proposte ed esaminate deduzioni di fatti estintivi, modificativi ed impeditivi anteriori alla pronuncia sull’an, non estende i suoi effetti ai danni ricollegabili a fatti diversi da quelli dedotti nel relativo giudizio; ne consegue che, ove nel giudizio di liquidazione vengano richiesti danni non collegabili a fatti rientranti nella prima domanda, il giudice deve preliminarmente accertarne la sussistenza ed eventualmente procedere alla loro quantificazione, senza con ciò incorrere nella violazione del giudicato (10498/18).
E tuttavia, si è pure affermato che qualora il giudice, per quanto adito unicamente con una domanda di condanna generica, non si sia limitato a statuire esclusivamente sulla potenzialità dannosa del fatto addebitato al soggetto condannato e sul nesso eziologico in astratto, ma abbia accertato e statuito sull’esistenza in concreto di detto danno, e questa statuizione sul punto non risulti impugnata per ultrapetizione, il giudicato si forma anche in merito all’accertata esistenza del danno (26021/11).
Per altro verso, si è chiarito che «allorché la vittima di un illecito aquiliano chieda l’accertamento dell’an debeatur separatamente da quello del quantum debeatur, occorre distinguere due ipotesi: a) se nel medesimo processo viene dapprima pronunciata condanna al risarcimento, e quindi viene disposta la prosecuzione del giudizio per l’accertamento del quantum ai sensi dell’art. 278, comma 1, c.p.c., il passaggio in giudicato della sentenza non definitiva sull’an preclude la possibilità di contestare, nel prosieguo del giudizio, i presupposti del risarcimento, quali l’esistenza del credito o la proponibilità della domanda; b) se, invece, il giudizio si è limitato all’accertamento dell’an, rinviando ad un nuovo e separato giudizio l’accertamento del quantum, quest’ultimo sarà del tutto autonomo rispetto al primo, con la conseguenza che il passaggio in giudicato della sentenza di condanna generica al risarcimento non genera effetti vincolanti, per il giudice del quantum, né sull’esistenza del credito né sulla proponibilità della domanda» (1945/08).

Bibliografia nel testo: M. ABBAMONTE, L’appello nel processo sommario di cognizione, in Judicium, 2020; G. P. CALIFANO, La sentenza di condanna generica e la provvisionale, in DPCIeC, 2022, p. 83; C. M. CEA, L’appello nel processo sommario di cognizione, in Judicium, 2011; C. CONSOLO, Spiegazioni di diritto processuale, I, Le tutele (di merito, sommarie ed esecutive) e il rapporto giuridico processuale, Padova, 11a ed., 2017, p. 85; F. P. LUISO, Diritto processuale civile, II, 9a ed., Milano, 2017; A. SALETTI, Estinzione del processo (diritto processuale civile), in Enc. giur., Roma, 2007, XIV; A. TEDOLDI, Del procedimento sommario di cognizione, in Commentario del c.p.c., a cura di Chiarloni, Libro quarto: Procedimenti speciali art. 702 bis-702 quater, Bologna, 2016; D. TURRONI, La celerità come ideologia. Il processo sommario di cognizione e le decisioni non definitive, in FI, 2017, 2467.

Commento di Gian Paolo Califano, licenziato il 3 febbraio 2022

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