Art. 696. Accertamento tecnico e ispezione giudiziale.
- 26 Novembre 2022
Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose, può chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico o un’ispezione giudiziale. L’accertamento tecnico e l’ispezione giudiziale, se ne ricorre l’urgenza, possono essere disposti anche sulla persona dell’istante e, se questa vi consente, sulla persona nei cui confronti l’istanza è proposta.
L’accertamento tecnico di cui al primo comma può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all’oggetto della verifica.
Il presidente del tribunale o il giudice di pace provvede nelle forme stabilite negli articoli 694 e 695, in quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la data dell’inizio delle operazioni.
Sommario: 1. Funzione, natura, requisiti di ammissibilità. – 2. Oggetto. – 3. Procedimento. – 4. Effetti della domanda. – 5. Arbitrato. – 6. Spese.
1. Funzione, natura, requisiti di ammissibilità. L’accertamento tecnico e l’ispezione preventiva hanno la funzione di consentire la raccolta della prova in una situazione di urgenza.
L’urgenza (periculum in mora) sta nel rischio che divenga impossibile o maggiormente difficile verificare lo stato dei luoghi o la qualità o condizione di cose, nelle more dell’instaurazione della causa di merito o della sua maturazione fino alla fase istruttoria.
In particolare, nell’ispezione giudiziale, il periculum in mora consiste nell’urgenza di compiere una ispezione sulla persona delle parti o di terzi o sulle cose (ivi compresi i luoghi) in loro possesso; nell’accertamento tecnico, urge che un tale accertamento sia compiuto da un consulente tecnico, nominato dal giudice (Luiso, 272).
L’opinione prevalente riconosce, dunque, natura cautelare al procedimento de quo (Corte Cost. 26/10 → GI 10, 1647 – Bonato; RDP 10, 723 – Licci; GI 10, 2113 – Delle Donne; RA 10, 73 – Tiscini; in dottrina, Besso1, 211, 224; Luiso, 270; Mandrioli, 332; Masoni, 2529; Romano1, 8) e individua il fumus boni juris nella valutazione di ammissibilità e rilevanza dell’accertamento o dell’ispezione richiesti (Corte Cost. 144/08 → CG 08, 1071 – Romano; GPC 08, 907 – Deluca; GI 08, 2255 – Delle Donne; GD 08, 30 – Sacchettini; FI 09, 2634 – Adorno; RDP 09, 247 – Ferrari e Licci; GC 09, 299 – Giordano; GC 09, 2357 – Granata).
Si è precisato, infatti, che la disciplina dettata dagli artt. 692-699 c.p.c. – che non prevede la fissazione di un termine per l’inizio del giudizio ordinario – se pur sancisce una forma di autonomia tra gli atti di istruzione preventiva e il giudizio principale, non esclude la natura cautelare delle relative misure, né fa venir meno il collegamento con il giudizio di merito (Corte Cost. 26/10 ↑).
Vi è chi parla di cautela in senso solo generico o lato (Magi-Carletti, 147 ss.; Punzi, 40 e 76), e, spesso, i presupposti della cautela vengono riferiti al cd. diritto alla prova, piuttosto che al diritto sostanziale (ad esempio, D’Adamo, 4539; Luiso, 278; Nardo, 33; Proto Pisani, 623 ss.; # Romano1, 259 ss.). Il fumus boni juris ed il periculum in mora potranno, dunque, essere valutati con minor rigore rispetto alla generalità dei provvedimenti cautelari, in quanto il provvedimento di istruzione preventiva non incide sulla realtà sostanziale (D’Adamo, 4538; Luiso).
Tale posizione pare ormai sostenuta anche in giurisprudenza, dove si è affermato che la strumentalità del procedimento ex art. 696 c.p.c. è riferibile alla sola ammissibilità e rilevanza del mezzo di prova nell’eventuale successivo giudizio di merito, sicché è sufficiente la rappresentazione della domanda di merito nel suo contenuto essenziale, che consenta una valutazione di funzionalità del mezzo istruttorio preventivamente richiesto; non è invece necessaria la formale prospettazione di un’azione nei confronti del destinatario (18521/16).
Non sono mancate, comunque, significative prese di posizione contrarie alla natura cautelare del procedimento in discorso (Cossignani, 640; Giordano; Panzarola, 255; Picardi, 648).
Il giudizio di ammissibilità e rilevanza compiuto dal giudice dell’istruzione preventiva è un giudizio superficiale, e dovrà, almeno tendenzialmente, essere compiuto di nuovo dal giudice di merito, il quale potrà anche disporre la rinnovazione dei mezzi di prova preventivamente assunti (sulle modalità dell’acquisizione cfr., infatti, l’art. 698 c.p.c.; in giurisprudenza, ex multis, 6591/16; 23693/09; 17990/04).
Di conseguenza, il provvedimento che ammette l’accertamento tecnico preventivo non è suscettibile di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento connotato dai caratteri della provvisorietà e strumentalità. Avverso tale provvedimento non è ammissibile neppure il regolamento di competenza, anche nel caso in cui sia ravvisabile una pronuncia sulla competenza del giudice che lo adotta, non potendosi ritenere che il giudice di legittimità possa risolvere quella stessa questione di competenza della quale non potrebbe essere investito a norma dell’art. 111 Cost. (14187/08; 14301/07 → GI 07, 2525 – Masoni; 12305/04; 12304/04).
La valutazione dell’urgenza e della rilevanza da parte del giudice di merito, concretandosi in una indagine di fatto, non è censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata (2103/12).
Si evidenzia, infine, che è stata ritenuta legittima l’ordinanza monocratica pronunziata dal giudice designato dal presidente del tribunale che dichiari l’improcedibilità del ricorso per l’accertamento tecnico preventivo quando siano venuti meno sia la possibilità materiale di far luogo preventivamente all’accertamento richiesto sia il carattere dell’urgenza che connotava l’istanza, dovendosi in tale ipotesi ritenere che manchino i presupposti necessari del procedimento (A. BO 5.12.06, n. 1218, in banca dati OneLegale).
2. Oggetto. La versione originaria dell’art. 696 c.p.c. prevedeva che l’accertamento potesse avere ad oggetto lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione di cose: riprendendo le parole di un illustre autore (Redenti) oggetto dell’indagine erano «tracce materiali impresse dai fatti sulle cose, e che possono essere cancellate dal tempo e dalle vicende naturali o dalla malizia degli uomini, oppure […] merci, che possono deperire od alterarsi, o che conviene verificare mentre ne è ancora sicuramente rilevabile la provenienza».
A seguito delle sentenze 471/90 e 257/96 della Corte costituzionale, il d.l. n. 35/2005, convertito con modificazioni dalla l. n. 80/2005, ha invece espressamente previsto che, se ne ricorre l’urgenza, l’accertamento tecnico e l’ispezione giudiziale possonoo essere disposti anche sulla persona dell’istante e, se questa vi consente, sulla persona nei cui confronti l’istanza è proposta (art. 696, comma 1, 2° periodo).
La problematica interpretativa si è spostata, dunque, dall’oggetto dell’accertamento (essendo ormai pacifico che l’accertamento può essere eseguito anche «sulla persona») al tema dell’acquisizione del consenso della persona su cui l’accertamento viene chiesto; secondo la migliore dottrina, deve ritenersi che, se la persona nei cui confronti l’istanza è proposta rifiuta il consenso senza giusto motivo, il giudice dell’eventuale giudizio di merito potrà desumere argomenti di prova dal rifiuto, ai sensi dell’art. 118, comma 2, c.p.c. (Luiso, 273; Panzarola, 262 # Corte Cost. 257/96 → CG 96, 2807 – Luiso; si v. anche la nota contraria di Luiso alla sentenza da ultimo citata).
Il secondo comma, anch’esso introdotto dal d.l. n. 35/2005, ha poi superato l’orientamento giurisprudenziale un tempo prevalente secondo il quale l’accertamento tecnico preventivo doveva limitarsi ad una mera descrizione dello stato dei luoghi o delle cose che ne costituivano l’oggetto, senza comprendere valutazioni dei danni o l’individuazione della loro causa (in senso analogo, si v. già 27298/13; 19563/09; 12007/02; in termini parzialmente diversi, Corte Cost. 388/99 → FI 00, 1072 – Pagni; GI 00, 1127 – Didone; in dottrina, sul punto, Luiso, 272).
Il consulente potrà, dunque, accertare le cause e l’entità dei danni (sull’accertamento tecnico preventivo “valutativo”, cfr. Cocomilie, 2).
In relazione a quest’ultima modifica normativa, parte della dottrina ha però evidenziato il rischio che il giudice della successiva ed eventuale causa di merito si possa limitare a recepire acriticamente l’accertamento del nesso di causalità e la quantificazione del danno compiuti dall’esperto, con un sostanziale svuotamento della funzione tipicamente giudiziale (in questo senso, Ansanelli, 1245).
3. Procedimento. Per esplicito rinvio da parte del primo comma dell’articolo in commento agli artt. 692 ss. c.p.c., l’istanza di accertamento tecnico o di ispezione giudiziale preventivi deve avere i contenuti prescritti dal legislatore nell’ art. 693 (indicando i motivi dell’urgenza, l’oggetto della verifica e l’esposizione sommaria delle domande o eccezioni alle quali la prova è preordinata) ed essere diretta al giudice che sarebbe competente per la causa di merito.
Il presidente del tribunale o il giudice di pace provvede nelle forme stabilite negli artt. 694 e 695, fissando, con decreto, l’udienza di comparizione ed il termine perentorio per la sua notificazione.
Assunte, se del caso, sommarie informazioni, il giudice provvede con ordinanza espressamente qualificata come non impugnabile dall’art. 695 c.p.c. (↓, in questo paragrafo), e nomina, quando occorre, il consulente tecnico, fissando la data dell’inizio delle operazioni.
L’accertamento tecnico preventivo può essere chiesto sia anteriormente all’instaurazione del processo che in corso di causa: se emesso fuori udienza, il provvedimento che lo dispone va, a pena di nullità dell’accertamento, comunicato alle parti perché possano parteciparvi, svolgendo le rispettive difese; ove adottato prima della chiamata di un terzo in causa, esso non è a quest’ultimo opponibile, a meno che tale provvedimento non gli venga comunicato, nel qual caso egli assume (quantomeno) la qualità di parte del procedimento di istruzione preventiva ed ha la possibilità di intervenirvi e di svolgere le proprie difese (11598/05). L’opponibilità del risultato probatorio presuppone infatti che il soggetto nei cui confronti è utilizzato venga validamente evocato nel procedimento cautelare mediante comunicazione del provvedimento di fissazione dell’udienza, in modo che il chiamato possa presentarsi per addurre argomenti a proprio favore (24981/20).
Ai sensi dell’art. 669-quaterdecies la normativa sul cd. procedimento cautelare uniforme non si applica ai procedimenti di istruzione preventiva, salvo l’art. 669-septies c.p.c. e le ulteriori eccezioni di seguito indicate (# Besso1, 223, secondo la quale la previsione dell’art. 669-quaterdecies non esclude l’applicazione del procedimento cautelare uniforme ai procedimenti di istruzione preventiva).
In forza del richiamo all’art. 669-septies, nel caso di provvedimento di rigetto dell’istanza o declinatorio di competenza, l’istante potrà riproporre la domanda secondo le norme del rito cautelare uniforme (cfr., per la relativa disciplina, l’articolo richiamato) e, se l’ordinanza di incompetenza o di rigetto è pronunciata prima dell’inizio della causa di merito, con essa il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento di istruzione preventiva (↓, § 6).
A seguito dell’intervento della Corte costituzionale, trovano inoltre applicazione al procedimento ex art. 696 c.p.c. anche l’art. 669-terdecies, nella parte in cui prevede la reclamabilità del provvedimento negativo dell’istanza di istruzione preventiva (Corte cost. 144/08 ↑) e l’art. 669-quinquies, nel caso di devoluzione della causa ad arbitri (Corte cost. 26/10 ↑).
La Corte costituzionale, sotto il primo aspetto, ha infatti ritenuto che l’art. 669-quaterdecies, nella parte in cui, unitamente all’art. 695 c.p.c., escludeva la reclamabilità del provvedimento di rigetto, fosse una normativa incostituzionale: l’identità funzionale tra istruzione preventiva e sequestro giudiziario di prove – entrambe volte ad evitare che la durata del processo si risolva in un pregiudizio per la parte che ha ragione – rendeva irragionevole un trattamento difforme delle due fattispecie per quanto attiene al regime di impugnazione del provvedimento finale (secondo una tesi già sostenuta in dottrina, ad esempio, da Romano1, 311 ss.).
La Corte ha invece ritenuto legittima la non reclamabilità del provvedimento che concede la misura, in quanto ogni questione relativa all’ammissibilità ed alla rilevanza della prova è comunque rinviata al merito (↑, § 1), ed il pregiudizio che può subire il resistente non sarebbe dunque definitivo. È stato, perciò, ritenuto inammissibile il reclamo proposto ai sensi dell’art. 669- terdecies c.p.c. nei confronti dell’ordinanza che dispone l’accertamento tecnico preventivo (T. RM 29.05.15 → GI 15, 2377 – Canale).
Sotto quest’ultimo profilo, si segnala il contrario orientamento della dottrina prevalente (nella notevole diversità delle impostazioni cfr., ad esempio, Besso1, 696; Besso2, 176; Corsini, 783; Delle Donne2; Giordano, § 4; Romano1, 313; Romano2, 1074 # Granata, § 6 e ss.), la quale invoca una declaratoria di incostituzionalità o sostiene un orientamento interpretativo che rendano ammissibile il reclamo anche contro il provvedimento di accoglimento dell’istanza.
Per quanto attiene ai rapporti tra istruzione preventiva ed arbitrato, si veda, brevemente, ↓, § 5.
È dubbio se i vizi del procedimento possano esser fatti valere solo nel giudizio di merito, o anche nel procedimento di istruzione preventiva, attesa la reclamabilità del provvedimento di diniego (cfr. Mandrioli, 341).
Nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, non è configurabile l’estinzione per inattività delle parti (12437/00).
4. Effetti della domanda. L’accertamento tecnico preventivo rientra nella categoria dei giudizi conservativi; e, pertanto, la notificazione del relativo ricorso con il pedissequo decreto giudiziale determina, ai sensi dell’art. 2943 c.c., l’interruzione della prescrizione fino alla conclusione del procedimento, che coincide ritualmente con il deposito della relazione del consulente nominato. Qualora tale procedimento si prolunghi oltre tale termine con l’autorizzazione al successivo deposito di una relazione integrativa, esso si trasforma in un procedimento atipico, con la conseguenza che, in tal caso, la permanenza dell’effetto interruttivo della prescrizione non è più applicabile (8637/20; 3357/16; 9066/11; 11743/09; 17385/07; 11087/00; 3045/00).
L’effetto interruttivo della prescrizione a seguito dell’introduzione di un procedimento di accertamento tecnico preventivo si produce soltanto rispetto al soggetto o ai soggetti nei cui confronti l’accertamento medesimo è demandato, nella prospettiva della successiva instaurazione del procedimento cognitivo per l’accertamento e la tutela del diritto fatto valere (29420/17).
Secondo la giurisprudenza, l’accertamento tecnico preventivo in tanto può essere assunto nell’ambito dei giudizi conservativi di cui al comma 1 dell’art. 2943 c.c. in quanto si strutturi come atto strumentale all’esercizio del diritto in prescrizione, ossia sia introdotto dal titolare del diritto medesimo nella prospettiva, ed in funzione, della successiva instaurazione (nei confronti dei soggetti tenuti a rispettarlo) del procedimento cognitivo finalizzato al suo accertamento ed alla sua tutela. Esso, dunque, non ha efficacia interruttiva della prescrizione nel caso in cui sia proposto nei confronti di chi si asserisce titolare del diritto, in funzione della successiva introduzione di un giudizio di cognizione di accertamento negativo, atteso che, in questa ipotesi, il ricorso introduttivo del procedimento ex art. 696 c.p.c. non estrinseca l’indispensabile volontà del titolare del diritto di ottenere che il diritto stesso sia accertato e riconosciuto (696/97 → GI 98, 922 – Daleffe).
In tema di assicurazione contro i danni, il termine di prescrizione previsto dall’art. 2952 c.c. decorre solo dal momento in cui l’assicurato riceva dal danneggiato una richiesta risarcitoria dal significato univoco, con conseguente necessità di informare con urgenza l’assicuratore; pertanto, tale termine può essere computato a decorrere dalla proposizione della domanda di merito proposta dal danneggiato al fine di ottenere la liquidazione del danno, ma non dal compimento di attività anteriori, come la presentazione di un ricorso per consulenza tecnica preventiva o per accertamento tecnico preventivo, che mira semplicemente ad anticipare alcune attività istruttorie, senza, però, contenere la formulazione di istanze di risarcimento (2971/19).
5. Arbitrato. In presenza di clausola compromissoria, di compromesso o di giudizio arbitrale già pendente, la domanda ex art. 696 c.p.c. si propone al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito.
La Corte costituzionale, in accoglimento dei motivi di censura prospettati dal Tribunale di La Spezia, ha infatti dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 669-quaterdecies c.p.c., nella parte in cui negava l’applicabilità dell’art. 669-quinquies c.p.c. ai provvedimenti di istruzione preventiva: a seguito della pronuncia di incostituzionalità, il giudice ordinario ha il potere di disporre l’accertamento tecnico preventivo anche con riferimento a controversie devolute ad arbitri (T. SP 31.10.2008 → J online – Delle Donne; Corte cost. 26/10 ↑).
Cfr., sul punto, i commenti di Delle Donne1; Tiscini.
6. Spese. In caso di accoglimento dell’istanza, le spese dell’accertamento tecnico preventivo ante causam vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente (4156/12), e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l’accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l’ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto (9735/20; 14268/17; 15672/05).
L’accertamento è infatti richiesto da una parte al fine di valersene in un successivo giudizio ed essa deve quindi farsi carico in via provvisoria ed esclusiva delle anticipazioni necessarie (21045/16), in virtù dell’onere dell’anticipazione e del principio di causalità, salva la disciplina finale delle spese complessive (ivi comprese quelle per l’esecuzione dell’accertamento tecnico preventivo), in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c., all’esito dell’eventuale giudizio di merito che sia seguito (18918/20; 1273/13).
Se, invece, il giudice rigetta la domanda di accertamento tecnico preventivo per difetto dei relativi presupposti, trova applicazione la norma per cui, nei procedimenti cautelari ante causam, il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare (art. 669 septies c.p.c., comma 2), secondo i criteri previsti, in generale, dagli artt. 91 e 92 c.p.c., a partire dal principio di soccombenza (18918/20); in caso di rigetto del ricorso, il ricorrente dovrà dunque farsi carico anche delle spese anticipate da controparte.
Laddove venga adottata, in sede di accertamento tecnico preventivo, un’illegittima pronuncia sulla liquidazione delle relative spese, ci si viene a trovare in presenza di un provvedimento non previsto dalla legge di natura decisoria, destinato ad incidere su una posizione di diritto soggettivo della parte a carico della quale risulta assunto e dotato di carattere di definitività, contro cui non è dato alcun mezzo d’impugnazione, sicché avverso il medesimo ben può essere esperito il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. (324/17; 1273/13;).
In particolare, il provvedimento di liquidazione delle spese a carico di una parte diversa dal ricorrente – tenuto ad anticiparle – non è previsto dalla legge, ha natura decisoria e carattere definitivo, e può essere impugnato con ricorso straordinario per cassazione (21756/15; 19498/15); è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. altresì l’ordinanza, emanata dopo il deposito della relazione del consulente, di rigetto del ricorso e di condanna dell’istante al pagamento delle spese processuali, in quanto il procedimento di accertamento tecnico preventivo si conclude con il medesimo deposito e il giudice, con il provvedimento reso agli effetti dell’art. 696, comma 3, esaurisce il proprio potere-dovere di verificare la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge ai fini dell’ammissione del mezzo di istruzione preventiva (Cass. II, n. 19498/2015; sul punto, cfr. anche 18918/20, la quale ha ritenuto che l’ordinanza di rigetto del ricorso, contenente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, non è suscettibile d’impugnazione attraverso il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., ove sia stata adottata dopo che il tribunale ha già provveduto alla nomina del consulente tecnico d’ufficio e quest’ultimo ha già prestato il relativo giuramento, ma prima del deposito della relazione da parte del consulente designato: secondo la Corte, infatti, nel caso di specie la nomina del consulente non era stata seguita dal concreto affidamento di alcun incarico, cosicché essa doveva ritenersi implicitamente revocata con l’ordinanza che aveva definito il procedimento rigettando l’istanza di accertamento tecnico preventivo) (per una sintesi in punto di spese ed a.t.p., v. Amendolagine).
Bibliografia nel testo: V. AMENDOLAGINE, Orientamenti sulla condanna alle spese di lite dopo le riforme 2005-2014, in Corriere giur., 2017, p. 107 ss.; V. ANSANELLI, Esperti e risoluzione anticipata delle controversie civili nei nuovi artt. 696 e 696-bis c.p.c., in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2006, p. 1245 ss.; C. BESSO1, La prova prima del processo, Torino, 2004; C. BESSO2, Istruzione preventiva e reclamo: una «relazione» davvero inammissibile?, in Giur. it., 2008, 174 ss.; F. COCOMILIE, I procedimenti di istruzione prventiva, in Questione Giustizia, 2014; F. CORSINI, La reclamabilità dell’ordinanza di rigetto dell’istanza di istruzione preventiva, in Riv. dir. lav., 2008, p. 782 ss.; F. COSSIGNANI, I provvedimenti di istruzione preventiva, in A. CARRATTA (a cura di), I procedimenti cautelari, Bologna, 2013; D. D’ADAMO, I procedimenti di istruzione preventiva, in L. DITTRICH (a cura di), Diritto processuale civile, IV, Torino, 2019; C. DELLE DONNE1, La Consulta, l’istruzione preventiva e la forza espansiva del rito cautelare tra esigenze di compatibilità costituzionale e discrezionalità del legislatore, in Judicium online; C. DELLE DONNE2, La Consulta ammette il reclamo contro i provvedimenti di diniego dell’istruzione preventiva, ma non contro quelli di accoglimento: è vera parità delle armi?, in Giur. it., 2008, 2256; R. GIORDANO, Istruzione preventiva e reclamo cautelare: l’intervento della Corte costituzionale, in Giust. civ., 2009, p. 299 ss.; R. GRANATA, Limitazione della reclamabilità ex art. 669-terdecies c.p.c. al solo provvedimento di rigetto della domanda di istruzione preventiva, in Giust. civ., 2009, p. 2357 ss.; F.P. LUISO, Diritto processuale civile, 3, 12a ed., Milano, 2021; F. MAGI e F. CARLETTI, I provvedimenti di istruzione preventiva, in G. TARZIA e A. SALETTI (a cura di), Il processo cautelare, 5a ed., Padova, 2015; C. MANDRIOLI e A. CARRATTA, Diritto processuale civile, 4, 28a ed., Torino, 2022; R. MASONI, La consulenza tecnica d’ufficio e l’accertamento tecnico preventivo dopo le riforme processuali del 2005, in Giur. it., 2007, p. 2526 ss.; G.N. NARDO, Contributo allo studio dell’istruzione preventiva, Napoli, 2005; A. PANZAROLA, in A. BRIGUGLIO e B. CAPPONI (a cura di), Commentario alle riforme del processo civile, I, Padova, 2007; N. PICARDI, Manuale del processo civile, 2a ed., Milano, 2010; C. PUNZI, Il processo civile. Sistema e problematiche, Vol. III, Torino, 2010; A. PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile, 5a ed., Napoli 2006; A.A. ROMANO1, La tutela cautelare della prova nel processo civile, Napoli, 2004; A.A. ROMANO2, La Corte costituzionale estende il reclamo cautelare all’ordinanza di rigetto della istanza di istruzione preventiva, in Corriere giur., 2008, 1072 ss.; R. TISCINI, La Corte costituzionale interviene sui rapporti tra istruzione preventiva ed arbitrato: continua l’estensione del rito cautelare uniforme alla tutela preventiva della prova, in Riv. arbitrato, 2010, 76 ss.
Commento di Giuliano Giaquinto, licenziato il 26 novembre 2022