ISSN 2724-1106

Art. 694. Ordine di comparizione.

Art. 694. Ordine di comparizione.

  • 25 Aprile 2023

Il presidente del tribunale o il giudice di pace fissa, con decreto, l’udienza di comparizione e stabilisce il termine perentorio per la notificazione del decreto.

Sommario: 1. Decreto di fissazione dell’udienza e garanzia del contraddittorio. – 2. Effetti della domanda sulla prescrizione.

1.Decreto di fissazione dell’udienza e garanzia del contraddittorio. Ai sensi dell’art. 694, dopo il deposito del ricorso (v. art. 693), il presidente del tribunale o il giudice di pace, con decreto scritto in calce al ricorso (v. art. 135), fissa l’udienza di comparizione delle parti per la discussione dell’istanza cautelare. Nel decreto, il giudice stabilisce il termine perentorio per la notificazione del provvedimento al controinteressato.

Il termine di notifica ha carattere perentorio, sicché si ritiene in dottrina che la sua inosservanza determini l’estinzione del procedimento cautelare per inattività delle parti (Nardo, 299) o, secondo una diversa opinione, che la notificazione del decreto di fissazione dell’udienza sia una condizione di procedibilità del procedimento.

Dal mancato rispetto del termine perentorio fissato dal giudice deriverebbe la decadenza del ricorrente dal ricorso (Magi – Carletti, 163), salva la possibilità della rimessione in termini. Si è tuttavia precisato autorevolmente che la costituzione in udienza del soggetto contro cui è stato instaurato il procedimento preventivo determina il raggiungimento dello scopo della norma violata, con conseguente impossibilità di pronunciare la decadenza (in questo senso, è l’opinione non più recente di Satta).

Il ricorrente, ove il giudice abbia dichiarato l’estinzione del procedimento, ha comunque la possibilità di riproporre una nuova istanza per ottenere la fissazione di una nuova udienza di comparizione (Magi – Carletti, 163 s.).

Sembra, però, preferibile la tesi secondo la quale la mancata osservanza del termine perentorio fissato dal giudice determina la nullità della vocatio in ius per violazione del termine a comparire fissato dal giudice (Consolo, 775). La notifica tempestiva del decreto che fissa la comparizione delle parti, infatti, è funzionale all’attuazione del diritto del contraddittorio della parte resistente. Se il resistente non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità, dispone d’ufficio la rinnovazione della notificazione entro un termine perentorio. Se il resistente si costituisce in giudizio, il giudice, compatibilmente con l’urgenza dell’assunzione, fissa una nuova udienza nel rispetto del termine originariamente concesso (sulla prevalenza delle ragioni dell’urgenza sulle ragioni del contraddittorio, in caso di conflitto, cfr. Consolo, 775; Picardi, 4293 s.).

Nel caso di mancata comparizione all’udienza di una o di entrambe le parti, è applicabile l’art. 181 c.p.c. (Consolo, 775).

La norma in commento sembra prevedere che il ricorrente debba notificare al resistente il decreto e non anche lo stesso ricorso introduttivo, contrariamente a quanto dispone l’art. 669 sexies in materia di procedimento cautelare uniforme.

La ratio della norma e l’esigenza di attuare il contraddittorio preventivo nei confronti del resistente, salve le ipotesi di eccezionale urgenza (art. 697 c.p.c.), portano però a ritenere che l’istante dovrà notificare alla controparte anche il ricorso, unitamente al decreto scritto in calce al medesimo (Consolo, 775).

L’opponibilità del risultato probatorio presuppone infatti che il soggetto nei cui confronti è utilizzato venga validamente evocato nel procedimento cautelare mediante una valida chiamata in giudizio, la quale ha come necessario elemento l’indicazione del contenuto del ricorso, in modo che il chiamato possa presentarsi all’udienza con argomenti a proprio favore (24981/20: in applicazione del principio, la Corte di cassazione ha cassato la sentenza che aveva ritenuto opponibile la prova ad un soggetto informato della pendenza del procedimento di istruzione preventiva con una lettera scritta dal difensore dei ricorrenti, priva, tra le altre cose, del contenuto del ricorso).

Si ritiene possibile, ancorché non sia prescritto, che il giudice fissi anche un termine per il deposito di memoria da parte del resistente, in quanto previsione funzionale ad «una più profittevole discussione in udienza» (così, Consolo, 775).

2. Effetti della domanda sulla prescrizione. Con la notificazione del ricorso e del decreto si produce l’effetto interruttivo della prescrizione del diritto alla cui prova è strumentale il provvedimento di istruzione preventiva. L’interruzione si protrae fino alla conclusione del procedimento, salvo il caso di estinzione (artt. 2943, comma 1 e 2945 c.c. e, in giurisprudenza, 8637/20).

Al fine di produrre l’interruzione della prescrizione, il ricorso deve contenere la sommaria esposizione della domanda o dell’eccezione in relazione alla quale la prova viene preventivamente richiesta.

Con riferimento alla litispendenza ed agli ulteriori effetti processuali e sostanziali della domanda si veda sub art. 693.

Bibliografia nel testo: C. CONSOLO (diretto da), Codice di procedura civile commentato, III, 4° ed., Milano, 2010; F. MAGI e F. CARLETTI, I provvedimenti di istruzione preventiva, in G. Tarzia e A. Saletti (a cura di), Il processo cautelare, 5a ed., Padova, 2015; G.N. NARDO, Contributo allo studio dell’istruzione preventiva, Napoli, 2005; N. PICARDI, Codice di procedura civile, 7a ed. a cura di R. Vaccarella, Milano, 2021.

Commento di Giuliano Giaquinto, licenziato il 25 aprile 2023.

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